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CAPO VI |
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NORME FINALI |
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ART.65 |
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Relazione semestrale dei rappresentanti dell’Unione presso altri Enti |
1. |
Le persone nominate a rappresentare l’Unione in altri enti, Consorzi, Comitati, Commissioni, |
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Associazioni e simili, sono tenute a presentare una relazione semestrale e una relazione alla conclusione della nomina sulle relative attività al Presidente |
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dell’Unione che la illustrerà in Consiglio. |
2. |
Su tale relazione potrà aprirsi un dibattito. |
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ART. 66 |
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Rappresentanza in Consiglio in occasione di manifestazioni pubbliche |
1. |
Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, in relazione alla esigenze |
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che si presenteranno, potrà nominare speciali deputazioni incaricate di rappresentare |
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il Consiglio dell’Unione in occasione di manifestazioni pubbliche, di recare messaggi e |
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voti al Governo Regionale e ad altri organi dello Stato e di assolvere a particolari incarichi |
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rappresentativi. |
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ART. 67 |
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Diritto di visione degli atti, di informazioni dei consiglieri e di rilascio degli atti. |
1. |
I Consiglieri, per l’effettivo esercizio della loro funzione, hanno diritto di prendere visione dei |
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provvedimenti adottati dagli Organi dell’Unione e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché |
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di avere tutte le informazioni necessarie all’esercizio del mandato e di ottenere, senza spesa, copia degli atti relativi. |
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2. |
Gli atti di cui al comma precedente sono rilasciati, oltre che dalla Segreteria dell’Unione, |
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anche dalle segreterie del Comune di residenza dei Consiglieri, ove in possesso. |
3. |
Copia dell’elenco delle delibere adottate dalla Giunta è trasmessa ai Consiglieri presso la Segreteria |
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del Gruppo di appartenenza, e depositata presso la Segreteria di tutti i Comuni dell’Unione, |
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a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. |
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ART. 68 |
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Entrata in vigore |
1. |
Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione, entro dieci giorni dalla sua |
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approvazione da parte del Consiglio, all’Albo del Comune sede dell’Unione per la durata di 15 giorni, |
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come per legge. |
2. |
Il presente Regolamento, subito dopo la sua entrata in vigore, è pubblicato anche all’Albo di tutti i |
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i Comuni dell’Unione e trasmesso, da parte del Presidente dell’Unione, agli organi di informazione locali |
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e provinciali. |