Atti generali
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  • STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLE VALLI JONICHE DEI PELORITANI STATUTO DELL’UNIONE DEI COMUNI DELLE VALLI JONICHE DEI PELORITANI
    TITOLO I
    PRINCIPI FONDAMENTALI
    ART. 1 – Oggetto
    1. Il presente Statuto determina, ai sensi di legge e dell’atto costitutivo, le norme fondamentali per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Unione.
    Ente Locale autonomo, costituito dai Comuni di Antillo, Casalvecchio Siculo, Forza D’Agrò, Furci Siculo, Limina, Mandanici, Pagliara, Roccafiorita, Roccalumera, Sant’Alessio Siculo, Santa Teresa di Riva, Savoca.
    2.  L’Unione dei Comuni disciplinata dal presente Statuto, è denominata “UNIONE DEI COMUNI DELLE VALLI JONICHE  DEI PELORITANI”, in seguito chiamata “UNIONE”; il suo territorio coincide con l’intero territorio dei comuni che la costituiscono.
    3.   La partecipazione potrà essere ampliata ad altri Comuni, con apposita deliberazione, che contestualmente stabilirà      le condizioni d’ingresso, approvata dal Consiglio dell’Unione,  a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
    ART. 2 – Obiettivi Programmatici
    1. L’Unione promuovere lo sviluppo dell’intero territorio e la crescita delle comunità che la costituiscono, attraverso la gestione congiunta delle funzioni e dei servizi ad Essa attribuiti.
    2. L’Unione persegue l’autogoverno ed agisce nel rispetto dei principi previsti dall’Ordinamento dei Comuni, in quanto compatibili.
    3. Sono obiettivi programmatici dell’Unione:
    a)       promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio dei Comuni che la costituiscono, favorendo la partecipazione dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di programmi, di progetti e di opere di interesse generale, compatibili con le risorse umane ed ambientali; a tal fine Essa promuove l’equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente e della salute dei cittadini, e valorizza il patrimonio storico ed artistico dei Comuni e le tradizioni etno-antropologiche e culturali delle loro comunità;
    b)       migliorare la qualità di tutti i servizi erogati nei singoli Comuni ed ottimizzare le risorse economiche, finanziarie, umane e strumentali;
    c)       armonizzare l’esercizio delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurando un uso equo delle risorse;
    d)      ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l’efficienza e la maggiore economicità, a vantaggio della collettività;
    e)       definire un assetto organizzativo, volto al potenziamento di funzioni e servizi in termini di efficienza, efficacia, economicità e produttività;
    f)        favorire la qualità della vita della popolazione, per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;
    g)       Confrontarsi con Enti ed Istituzioni pubbliche e private, per una maggiore rappresentatività degli interessi del territorio.
    ART. 3 – Durata
    1. L’Unione ha una durata di 9 (nove) anni dalla sottoscrizione dell’atto costitutivo.           Alla scadenza, si rinnoverà tacitamente, salvo diversa determinazione dei Consigli dei Comuni dell’Unione, da adottarsi almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.
    ART. 4 – Recesso e Scioglimento
    1. Ogni Comune dell’Unione può recedere, anche unilateralmente, non prima di 3 (tre) anni dalla sottoscrizione dell’atto costitutivo, con deliberazione consiliare adottata ai sensi  dell’art. 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
    Gli effetti del recesso decorreranno dall’esercizio finanziario successivo alla comunicazione del recesso, che comunque deve avvenire entro il 30 Giugno.
    1. Il recesso della metà più uno dei Comuni aderenti all’Unione, determina lo scioglimento della stessa.
    2. In caso di scioglimento dell’Unione, il Presidente pro-tempore assume le funzioni di commissario liquidatore, ed esercita tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell’Ente.
    3. Nei casi di cui ai commi precedenti, il personale dipendente funzionalmente assegnato all’Unione da parte dei Comuni aderenti, torna a far parte della dotazione organica di questi.
    4. In caso di scioglimento, il risultato della liquidazione dovrà essere ripartito sulla base del contributo annuale a carico dei singoli Comuni, di cui al successivo “TITOLO V”; ai fini dell’applicazione del presente comma, deve essere considerata la media dei contributi degli ultimi  5 (cinque) anni, o la media di tutti gli anni se lo scioglimento avviene entro i 5 (cinque) anni dalla Costituzione dell’Unione.
    ART. 5 – Sede
    1. L’Unione ha la propria sede nel Comune di Sant’Alessio Siculo.
    I locali per la sede legale e per gli organi istituzionali sono messi a disposizione   gratuitamente dallo stesso.
    1. I suoi organi e i suoi uffici possono, rispettivamente, riunirsi ed avere sede operativa anche in luoghi diversi, purché compresi nell’ambito del territorio dell’Unione, e messi a disposizione gratuitamente dai  Comuni interessati.
    2. Presso la sede operativa dell’Unione è individuato apposito spazio, aperto al pubblico, da destinare all’albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi, Gli stessi vengono trasmessi a tutti i Comuni dell’Unione per la pubblicazione.
    3. Con deliberazioni dei rispettivi Consigli dei Comuni aderenti all’Unione, da adottarsi con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei componenti in carica, è possibile trasferire la sede dell’Unione in uno dei Comuni aderenti.
    ART. 6 – Funzioni
    1.      L’Unione esercita, in forma congiunta ed in relazione agli obiettivi programmatici, le funzioni inerenti la programmazione delle iniziative, lo svolgimento delle attività e la gestione dei servizi ad essa affidati.
    2.      E’ affidato all’Unione l’esercizio congiunto delle seguenti funzioni e relative competenze:
    • Ufficio Stampa e Comunicazione;
    • Informatizzazione – e-governement – portale – rete civica – comunicazione telefonica;
    • Ufficio Studi e Ricerche;
    • Statistica;
    • Studio ed approvazione degli strumenti di pianificazione generale e settoriale  del territorio dell’Unione;
    • Salvaguardia ambientale;
    • Programmazione dello sviluppo economico;
    • Fondi della Comunità Europea;
    • Iniziative ed interventi nei settori turistico culturale – ambientale – viabilità e trasporti – sportivo – sociale – socio-sanitario – produttivo – agricolo – commerciale;
    • Conservazione e gestione del patrimoni boschivo;
    • Protezione Civile;
    • Formazione Professionale;
    • Sportello Unico delle Attività produttive;
    • Organizzazione e partecipazione ad iniziative, fiere e congressi, per promuovere l’Unione;
    • Canili Municipali.
    1. Può essere, altresì, affidata all’Unione, la gestione congiunta o associata  delle  seguenti  funzioni e servizi:
    • Gestione dei servizi nei settori turistico culturale – ambientale – viabilità e trasporti – sportivo – sociale – socio sanitario – produttivo – agricolo – commerciale;
    • Affari Legali;
    • Ufficio Espropri;
    • Contrattazione decentrata unica e relazioni sindacali;
    • Gestione e valutazione del personale;
    • Gestione delle Entrate;
    • Contabilità;
    • U.R.P.;
    • Difensore Civico;
    • Autoparco;
    • Polizia Municipale;
    • Verde Pubblico;
    • Illuminazione votiva;
    • Pubblica Illuminazione;
    • Raccolta rifiuti e differenziata;
    • Approvvigionamento idrico;
    • Depurazione;
    • Servizi Sociali;
    • Interventi e servizi alla persona ed alla famiglia;
    • Mense scolastiche.
    4. Le funzioni elencate al punto 2 (due), vengono esercitate dall’Unione subito dopo l’elezione del Consiglio, la scelta del Presidente e la nomina della Giunta ed in seguito al trasferimento delle dotazioni organiche e finanziarie da parte dei Comuni, al Comune sede dell’Unione, nel rispetto dei principi di trasparenza e partecipazione e di perequazione e solidarietà.
    5. La gestione delle funzioni e dei servizi elencati al punto 3 (tre), nel rispetto degli obiettivi programmatici, viene esercitata da almeno due Comuni dell’Unione, che hanno caratteristiche territoriali omogenee ed esigenze comuni o compatibili, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e produttività.
    Il trasferimento delle competenze e delle rispettive risorse economiche dovrà essere deliberato dal Consiglio Comunale, di norma entro il mese di Ottobre, e perfezionato con deliberazione della Giunta Comunale, ove saranno indicati chiaramente, tempi e modalità per il trasferimento delle dotazioni organiche e finanziarie ed eventuali soluzioni di carattere transitorio a garanzia della continuità nelle prestazioni dei servizi.
    6. All’Unione possono essere attribuite ulteriori funzioni e servizi, con apposita deliberazione dei Consigli Comunali, modificativa del presente Statuto.
    Titolo II
    ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO
    ART. 7 – Organi
    1. Sono organi dell’Unione:
    -          il Consiglio;
    -          il Presidente;
    -          la Giunta.
    ART. 8 –  Il Consiglio
    1. Ciascun Comune è rappresentato nel Consiglio rispettivamente da 2 (due) Consiglieri Comunali, di cui 1 (uno) appartenente alla minoranza, eletti dal Consiglio Comunale
    1 BIS.  I Comuni adegueranno le loro rappresentanze in seno al Consiglio dell’Unione:
    1. Con le dimissioni dei componenti;
    2. Con il rinnovo delle cariche elettive.
    2.  L’elezione deve essere effettuata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di costituzione dell’Unione e successivamente, entro 30 (trenta)  giorni dalla data di insediamento degli organi o dalla data di ammissione del nuovo Comune all’Unione.
    3.  I componenti del Consiglio restano in carica normalmente sino alla scadenza del loro mandato di Consiglieri Comunali.
    4.   Il Consiglio viene integrato dai nuovi rappresentanti ogni qual volta si   procede alle elezioni amministrative in uno o più dei Comuni aderenti.
    5    Analogamente, si procede all’integrazione del Consiglio  nel caso in cui  uno o  più dei suoi componenti si dimetta o decada dalla carica.
    6    La Presidenza del Consiglio è attribuita ad uno dei componenti, eletto con le  stesse modalità previste dalla legislazione vigente per l’elezione dei Presidenti del Consiglio Comunale. Con le stesse modalità viene eletto un Vice-Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
    Entrambi durano in carica 3 (tre) anni.
    7    La prima riunione del Consiglio viene convocata dal Sindaco del Comune sede dall’Unione, per la sola costituzione della stessa; successivamente, dal Presidente uscente.
    ART. 9 – Competenze dei Consiglio
    1. Il Consiglio dell’Unione rappresenta tutti i Comuni che la costituiscono ed è appositamente regolamentato; può avvalersi di commissioni consiliari, ove è garantita la presenza della minoranza.
    2. Al Consiglio compete determinare l’indirizzo politico-amministrativo dell’Unione e controllarne l’attuazione, mediante l’adozione degli atti previsti dal D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.).
    3. In particolare, spetta al Consiglio l’adozione dei seguenti atti fondamentali:
    a)      La convalida delle proprie componenti e dei propri componenti;
    b)      i regolamenti, gli statuti delle aziende speciali e i principi per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
    c)      i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi ed i progetti preliminari di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, gli storni di fondi, i conti consuntivi, i pareri da rendere nelle dette materie;
    d)     le convenzioni con altri Enti locali, la costituzione e la modificazione di altre forme associative;
    e)      istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
    f)       la costituzione di istitutuzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell’Unione a società di capitali, l’affidamento di attività e servizi mediante convenzione;
    g)      l’ordinamento dei tributi dell’Unione con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
    h)      la contrazione dei mutui non previsti in atti fondamentali del Consiglio dell’Unione e l’emissione dei prestiti obbligazionari;
    i)        le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
    j)        la determinazione di eventuali contributi annui che i Comuni dell’Unione devono corrispondere;
    k)      gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione, e che, comunque, non rientrino nell’ordinaria amministrazione o nelle funzioni competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
    l)        gli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità alla vigente normativa statale e regionale, ed i pareri da rendere in materia.
    ART. 10 – Sessione e Convocazione
    1. L’attività del Consiglio si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
    2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
    3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno 7 (sette) giorni prima del giorno stabilito. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 (ventiquattro) ore.
    4. La convocazione del Consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è disposta dal Presidente di sua iniziativa, o su richiesta del Presidente dell’Unione o di almeno 1/5 (un quinto) dei componenti il Consiglio; in tale ultimo caso, la riunione deve tenersi entro 20 (venti) giorni e devono essere inseriti nell’ordine del giorno, gli argomenti proposti, purché di competenza propria e documentati in una proposta di deliberazione.
    5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti, contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun componente, con mezzo di notifica, nel domicilio eletto nel territorio del Comune di appartenenza, anche per via telematica.
    6. L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattare in aggiunta a quelli per cui è già stata effettuata la convocazione, è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente, e può essere effettuata fino a 24 (ventiquattro) ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
    7. L’elenco degli argomenti da trattare deve essere comunicato ai Comuni che costituiscono l’Unione per la sua affissione nell’albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato, allo scopo di consentire la più ampia informazione ai cittadini.
    8. Le sedute del Consiglio, di regola, sono pubbliche, e le votazioni sono assunte a scrutinio palese. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.
    9. Il Consiglio è validamente riunito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno 1/3 (un terzo)  dei componenti.
    10. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvi i casi in cui la legge prevede una maggioranza diversa.
    11. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, per le adunanze e le deliberazioni del Consiglio si applica la legislazione statale e regionale in materia.
    ART. 11 – Linee Programmatiche di Mandato Consiliare
    1. Entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data del suo insediamento, sono presentate, da parte del Presidente del Consiglio, le linee programmatiche relative alle azioni e ai programmi da realizzare con cadenza triennale;
    2. Ciascun consigliere componente il Consiglio ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche,  mediante presentazione di appositi emendamenti,  nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio.
    3. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Presidente presenta il documento sullo stato di attuazione delle linee programmatiche, che viene sottoposto all’approvazione del Consiglio.
    ART. 12 – Componenti del Consiglio
    1. Lo status dei componenti del Consiglio è quello previsto dalla legislazione  statale e  regionale per i consiglieri comunali.
    2. Se un componente non interviene alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo, è dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio.
    A tale riguardo, il Presidente, a seguito dell’avvenuto accertamento  dell’assenza maturata, provvede per iscritto a comunicare all’interessato l’avvio del procedimento amministrativo.
    1. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Consiglio eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a 20 (venti) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento.
    Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato, in merito alla decadenza dalla carica.
    1. Nel caso in cui uno o più Comuni si trovino in una delle ipotesi di gestione Commissariale, il Commissario o un suo delegato, può essere un componente  del Consiglio.
    ART. 13 – Diritti e Doveri
    1. I consiglieri hanno diritti di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
    2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri sono disciplinati da apposito regolamento.
    3. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell’Unione nonché dalle sue aziende, istituzioni o enti indipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato; essi, nei limiti e con le forme stabilite dall’apposito regolamento, hanno diritto di visionare gli atti ed i documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
    4. I consiglieri si riuniscono in locali idonei all’interno della sede dell’Unione e dispongono della sua struttura organica per l’esercizio della propria attività istituzionale.
    ART. 14 – Presidente
    1. La Presidenza dell’Unione è assunta a turno dai Sindaci dei Comuni aderenti all’Unione.
    2. Il Presidente è eletto dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti all’Unione, nel suo seno; l’elezione avviene a scrutinio segreto, e con voto favorevole, in sede di prima votazione,  della maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.
    3. Nel caso in cui  nessun candidato ottiene tale maggioranza, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto più voti;  in caso di parità, prevale il più anziano di età.
    4. Il Presidente dura in carica 1 (un) anno e non è rieleggibile.
    5. Il Presidente rappresenta l’Unione, nomina, convoca e presiede la Giunta ed è l’organo responsabile dell’amministrazione; sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.
    6. Il Presidente ha inoltre competenza e poteri di indirizzo e di coordinamento sull’attività degli altri componenti la Giunta, nonché di vigilanza e controllo delle strutture gestionali ed esecutive.
    7. Il Presidente realizza e altre funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti dell’Unione ed esercita le competenze riconosciute al Sindaco dal D.Lgs 18 Agosto 2000 n° 267 (T.U.E.L.) e dalla normativa regionale in materia, purché compatibili con il presente Statuto e con le tipologie di funzioni e servizi svolti dall’Unione.
    8. Il Presidente affida ai singoli componenti la Giunta il compito di sovrintendere ad un particolare settore dell’amministrazione o a specifici progetti, vigilando sull’esercizio dell’attività amministrativa e di gestione.
    9. Lo status economico del Presidente dell’Unione, dei componenti la Giunta, del Presidente e dei componenti il Consiglio è quello previsto dalla legislazione statale e regionale vigente,  ed è rinunciabile con regolare atto deliberativo; sono rimborsabili le spese sostenute per attività e missioni, preventivamente  autorizzate e debitamente rendicontate.
    ART. 15 – Il Vice-Presidente
    1. Il Vice-Presidente è eletto fra i componenti della Giunta e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento; dura in carica 1 (un) anno e non è rieleggibile.
    2. In caso di assenza o impedimento del Vice-Presidente, le funzioni del Presidente sono assunte dal componente più anziano d’età.
    ART. 16 -  Competenze della Giunta
    1. La Giunta collabora con il Presidente per il governo dell’Unione e  impronta la propria attività ai principi di trasparenza e di efficienza.
    2. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi programmatici dell’Unione nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio.
    In particolare, definisce gli obiettivi da raggiungere e i programmi da attuare, adottando gli  atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
    3.  Riferisce annualmente al Consiglio della sua attività.
    4.  Rientra nella competenza della Giunta l’adozione di tutti quegli atti ad essa riservati dal presente Statuto e/o dai regolamenti, nonché di quelli assegnati dalla legislazione statale e regionale alla Giunta Municipale.
    ART. 17 – Composizione della Giunta
    1. La Giunta dell’Unione ai sensi della L.R. n. 22/08 è composta rispettivamente dal Presidente che la presiede e da un numero di assessori non superiore al 20% dei componenti dell’organo consiliare.
    2. Lo status dei componenti della Giunta è quello previsto dalla legislazione statale e regionale per gli Assessori comunali.
    3. Nel caso in cui uno o più Comuni si trovino in una delle ipotesi di gestione Commissariale,  il Commissario o un suo delegato, può essere componente della Giunta;  nel caso in specie, il Commissario o il suo delegato, non potrà ricoprire la carica di Presidente o Vice-Presidente.
    ART. 18 – Funzionamento della Giunta
    1. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente, che coordina l’attività dei suoi componenti e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli componenti.
    2. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti, e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti.
    3. Le sedute non sono pubbliche.
    4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, per le adunanze e le deliberazioni della Giunta, si applica la legislazione statale e regionale in materia.
    TITOLO III
    ISTITUTI  DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI
    ART. 19 – Partecipazione Popolare
    1. L’Unione promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione dell’ente, al fine di assicurare il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.
    2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
    ART. 20 – Accesso agli atti
    1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’amministrazione, e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
    2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazioni.
    3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire con richiesta motivata dell’interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento che stabilisce i tempi e le modalità per l’esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.
    ART. 21 – Diritto di Informazione
    1. Tutti gli atti deliberativi dell’Amministrazione sono pubblici, e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
    2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione all’Albo Pretorio dei singoli Comuni.
    ART. 22 – Istanze
    1. Ciascun Consigliere può rivolgere al Presidente interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa.
    2. La risposta all’interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 (trenta) giorni dall’interrogazione.
    ART. 23 – Diritto di intervento nei procedimenti
    1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo,  ha facoltà di intervenirvi con le modalità di cui all’apposito regolamento.
    ART. 24 – Rapporti con i comuni componenti l’Unione
    1. L’Unione invia ai Comuni aderenti le deliberazioni adottate dagli organi collegiali.
    2. Per argomenti di particolare rilievo, di competenza del Consiglio dell’Unione, possono essere richiesti pareri ai singoli Consigli Comunali.
    ART. 25 – Rapporti con altri Enti
    1. L’unione può avvalersi di tutte le forme associative e di partecipazione previste dalla legislazione vigente.
    ART. 26 – Obiettivi dell’Attività Amministrativa e della Gestione
    1. L’Unione informa la propria attività amministrativa e la gestione delle funzioni e dei servizi affidati ai principi di democrazia e  partecipazione, di efficienza ed efficacia, di economicità e produttività, di solidarietà e perequazione, di trasparenza e di semplicità delle procedure.
    TITOLO IV
    ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
    ART. 27– Principi Strutturali ed Organizzativi
    1. Gli organi dell’Unione individuano gli obiettivi prioritari e stabiliscono le modalità per la valutazione della qualità dei risultati in relazione agli obiettivi definiti ed all’efficienza nell’uso delle risorse.
    1. L’azione amministrativa deve tendere all’avanzamento progressivo dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all’estensione dell’area e dell’ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell’Unione.
    2. A tal fine l’Unione assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico curando altresì la progressiva informatizzazione della propria attività, secondo metodi che ne consentono l’accesso anche tramite terminali posti presso uffici dei Comuni od altri luoghi idonei.
    3. Per la semplificazione e la qualità dell’azione amministrativa, si provvede di norma, mediante conferenze di servizi ed il confronto con i lavoratori e le loro organizzazioni sindacali. Il Presidente avanza proposte operative sulla metodologia di lavoro, sullo sviluppo delle dotazioni tecnologiche e sul processo di costante razionalizzazione delle unità operative delle procedure,  anche in base alle conoscenze ed alle valutazioni acquisite grazie agli esiti del controllo economico di gestione.
    4. Nello spirito di concreta collaborazione fra enti, l’Unione:
    • Ricerca con le Amministrazioni Comunali ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica;
    • Indirizza e coordina l’adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, modi e strumenti in esecuzione dell’attività amministrativa fra loro conformi tra il proprio apparato e quello dei Comuni.
    ART. 28 – Organizzazione degli Uffici e dei servizi
    1. L’Unione dispone di uffici propri e/o si avvale di quelli dei Comuni partecipanti.
    2. L’organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa e di economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità, nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi istituzionali.
    3. L’Unione disciplina, con apposito regolamento approvato dalla Giunta, nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Consiglio, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, contenente la dotazione organica del personale, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, nel rispetto del principio di separazione tra funzione politica e di controllo, attribuite al Consiglio, e funzione di gestione attribuita al Presidente, alla Giunta, al Direttore generale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi, e secondo principi di professionalità e responsabilità al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa, nonché la realizzazione degli obiettivi programmati.
    ART.29– Uffici e personale
    1. La dotazione organica dell’Unione può essere costituita da:
    a)    personale proprio;
    b)personale comandato dai Comuni;
    c)    personale convenzionato con i Comuni;
    d)      personale con incarico di collaborazione coordinata e continuativa.
    1. I criteri della logica organizzativa sono l’autonomia, la funzionalità, l’economicità e l’innovazione.
    2. Per una moderna e funzionale organizzazione l’Amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l’azione amministrativa e la gestione. In particolare sono adottati metodi e tecniche per il controllo di gestione, la contabilità analitica e l’automazione negli uffici e servizi.
    3. L’Unione si avvale prioritariamente dell’opera del personale dei singoli comuni aderenti;  nel caso in specie, possono essere utilizzate le misure di cui al comma 1 – lettere b), c) e d), anche in combinato.
    4. Può assumere personale a tempo determinato, e assegnare incarichi professionali previa delibera della Giunta. Può inoltre assumere personale proprio solo previo accordo di programma adottato dall’Unione e dai singoli Comuni aderenti, che disciplini i termini con i quali tale personale in caso di scioglimento, transiterà ai Comuni.
    5. L’esercizio delle funzioni e dei servizi oggetto dell’Unione composta l’unificazione delle relative strutture amministrative, compatibilmente con le esigenze dei singoli Comuni.
    ART. 30 – Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale
    1. Al personale dell’Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
    ART.31- Segretario dell’Unione. Direttore.
    1. Il Presidente nomina il Segretario dell’Unione tra i segretari dei Comuni facenti parte dell’Unione, per un periodo di 1 (un) anno, rinnovabile; in caso di sua assenza o impedimento, le funzioni sono temporaneamente assunte da un Vicesegretario dell’Unione.
    2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa agli organi dell’Unione.
    3. Il Segretario inoltre:
    -          partecipa con funzioni consultive, referenti e d’assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta,  ne cura la verbalizzazione;
    -           roga tutti i contratti nei quali l’Unione è parte,  autentica scritture private e atti unilaterali,  nell’interesse dell’Unione.
    1. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Presidente dell’Unione.
    1. La Giunta può nominare Direttore il Segretario dell’Unione.
    2. Il rapporto di direzione è disciplinato con  contratto a tempo determinato di diritto privato. Il compenso non può superare il 30% (trenta per cento) del compenso spettante al segretario per l’esercizio delle funzioni di Segretario dell’Unione.
    3. In caso di nomina a Direttore, compete al segretario, quale organo di vertice della struttura organizzativa, anche la direzione dell’organizzazione burocratica dell’Unione; ha competenza generale con funzioni di direzione, pianificazione e controllo, ed è alla diretta dipendenza del Presidente; provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Unione, secondo le direttive impartite dal Presidente e sovrintende alla gestione, perseguendo livelli ottimali d’efficacia ed efficienza.
    Al Direttore compete altresì la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi, nonché la predisposizione del piano esecutivo di gestione.
    1. Il Direttore risponde direttamente dei risultati conseguiti.
    2. Il Presidente può procedere alla revoca del Direttore, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa dell’Unione, nonché in ogni altro caso di grave negligenza nell’espletamento dei compiti assegnati.
    ART.32- Direttore Generale
    1. Dagli anni successivi al secondo, e compatibilmente con le necessità organizzative dell’Unione e le risorse finanziarie, può essere nominato un Direttore Generale, con le funzioni di seguito specificate.
    2. La direzione dell’organizzazione burocratica dell’Unione spetta ad un direttore.
    3. Il Direttore è organo di vertice della struttura organizzativa, ha competenza generale con funzione di direzione, pianificazione e controllo, ed è alla diretta dipendenza del Presidente.
    4. Il Direttore provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Unione, secondo le direttive impartite dal Presidente e sovrintende alla gestione, perseguendo livelli ottimali d’efficacia ed efficienza.
    5. Il Direttore opera secondo criteri stabiliti dal regolamento relativo all’organizzazione degli uffici e dei servizi, e risponde direttamente dei risultati conseguiti.
    6. Al direttore compete, altresì, la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi, nonché la predisposizione del piano esecutivo di gestione.
    7. La nomina del Direttore generale è disposta mediante selezione pubblica, con contratto a tempo determinato di diritto privato, rinnovabile con provvedimento del Presidente, previa deliberazione della Giunta. La durata dell’incarico non può eccedere 2 (due) anni.
    8. Può essere nominato Direttore Generale chi sia in possesso dei seguenti requisiti:
    a)   cittadinanza Italiana;
    b)possesso del diploma di laurea ad indirizzo giuridico o economico;
    c)   esperienza quinquennale in qualifica dirigenziale, o nella funzione di Segretario Comunale, o nell’area direttiva presso Pubblica Amministrazione, o Enti di Diritto Pubblico, o come quadro in aziende pubbliche e private, ovvero 5 (cinque) anni di comprovato esercizio professionale con relativa iscrizione all’Albo, ove richiesta, dai rispettivi ordinamenti.
    1. Il provvedimento di nomina acquista efficacia dopo la pubblicazione all’albo pretorio e la sottoscrizione del contratto di lavoro.
    2. Il contratto fissa il trattamento economico, assumendo come tetto massimo quello stabilito per i Segretari Comunali dal Contratto Collettivo di Lavoro di Comparto, in relazione alla complessiva popolazione residente nei Comuni dell’Unione.
    3. La Giunta può procedere alla revoca del Direttore, nel caso in cui non riesca  a raggiungere gli obiettivi fissati, o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa dell’Unione, nonché in ogni altro caso di grave negligenza nell’espletamento dei compiti assegnati.
    4. La Giunta, in attuazione di quanto disposto al comma precedente, può conferire detto incarico al Segretario dell’Unione, a prescindere dai requisiti di cui al comma 7. punto c), con compenso da determinarsi con provvedimento della stessa Giunta.
    ART.33– Il Vice-Segretario
    1. L’Unione può avere un Vice-Segretario, nominato dalla Giunta, tra i dipendenti dell’Unione.
    2. Il Vice-Segretario coadiuva il Segretario e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
    3. La nomina a Vice-Segretario richiede il possesso del titolo di studio necessario ad accedere alla carriera di Segretario Comunale.
    4. Il trattamento economico spettante per l’esercizio delle funzioni di Vice-Segretario dell’Unione è determinato con provvedimento della Giunta, ed è quota-parte del trattamento economico spettante al Segretario dell’Unione.
    ART. 34 – Responsabili degli Uffici e dei Servizi
    1. I responsabili dei servizi sono individuati tra le figure apicali delle aree di attività indicate nel regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.
    2. Essi provvedono agli atti di gestione dell’Ente, per l’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti nel documento programmatico dell’Amministrazione, organizzando, in tal senso ed allo scopo, gli uffici e i servizi a essi assegnati, secondo le direttive impartite dal Presidente e dalla Giunta attraverso il Segretario o il Direttore, se nominato, cui rispondono direttamente del loro operato e del risultato raggiunto.
    3. Per i responsabili degli uffici ci si può avvalere del personale dei Comuni aderenti all’Unione, secondo quanto previsto dall’art. 29 del presente Statuto.
    ART. 35 – Collaborazione Esterne
    1. Il regolamento degli uffici e dei servizi può provvedere collaborazioni esterne, con rapporto di lavoro autonomo, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, riservandole a problematiche di particolare complessità.
    2. Le norme regolamentali per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’Amministrazione devono stabilirne la durata che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.
    TITOLO V
    FINANZA E CONTABILITA’
    ART. 36 – Risorse Finanziarie
    1. L’Unione, nell’ambito della finanza pubblica locale,  ha autonomia finanziaria fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.
    2. La Finanza locale dell’Unione è costituita da:
    -    contributi erogati dallo Stato, dalla Regione Sicilia e dalla Provincia di Messina;
    -    contributi erogati dall’Unione Europea e da altri organismi nazionali ed internazionali;
    -    trasferimenti operati dai Comuni aderenti sulla base del costo sostenuto negli anni precedenti, comunque non superiori all’importo risultante dall’ultimo conto consuntivo approvato e relativi alla funzione o al servizio trasferiti; negli anni successivi gli eventuali aumenti non potranno superare gli indici di variazione ISTAT;
    -    risorse per investimenti;
    -    eventuali tasse e diritti per servizi pubblici erogati direttamente dall’Unione;
    -    altre entrate.
    ART. 37 – Rapporti finanziari con i Comuni dell’Unione
    1. All’Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
    2. Il contributo annuale al bilancio dell’Unione a carico dei Comuni è determinato dalla differenza tra l’ammontare complessivo delle spese e la somma di tutte le entrate dell’Unione.
    3. Le prescrizioni di cui ai punti 1. e 2. possono essere perseguite anche attraverso il trasferimento dell’ammontare complessivo delle spese al lordo della somma di tutte le entrate dell’Unione, consentendo, al contempo, che le somme di cui al comma 1. continuino ad essere introitate dai singoli Comuni.
    4. E’ fatto obbligo all’Unione di comunicare entro il 31 Ottobre, eventuali scostamenti o variazioni nelle previsioni a carico dei Comuni, per consentire, in fase di assestamento, di adeguare il relativo stanziamento di spesa.
    ART. 38 – Bilancio e Programmazione Finanziaria
    1. L’Unione, previo accordo programmatico annuale con i Comuni, e secondo i termini e le modalità previsti per i Comuni stessi, delibera il bilancio di previsione per l’anno successivo.
    2. L’attività economica-finanziaria dell’Unione è disciplinata secondo le norme di contabilità degli enti locali.
    3. Le modalità organizzative per lo svolgimento dell’attività economico-finanziaria, sono disciplinate da un apposito regolamento di contabilità.
    ART.39 – Controllo Economico
    1. Il regolamento di contabilità deve prevedere metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l’uso ottimale del patrimonio e delle risorse personali, nonchè la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.
    ART.40 – Revisione Economica e Finanziaria
    1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un Revisore dei Conti, nominato dal Consiglio ai sensi del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267 (T.U.E.L.),  e della legislazione regionale vigente in materia.
    ART. 41 – Servizio di Tesoreria
    1. Il servizio di Tesoreria dell’Unione è svolto da un Istituto Bancario.
    2. Il rapporto con il Tesoriere è regolato dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonchè da apposita convenzione.
    TITOLO VI
    NORME TRANSITORIE
    ART. 42 – Costituzione
    1. L’Unione si costituisce a seguito della sottoscrizione dell’atto costitutivo.
    2. Fin quando l’Unione non si dota di propri regolamenti, si dovranno osservare le norme regolamentari del Comune in cui ha sede l’Unione.
    3. Le spese di prima costituzione sono sostenute dal Comune in cui ha sede l’Unione, e successivamente rimborsate dall’Unione. Ogni Comune aderente all’Unione dovrà versare un contributo, pari a euro 1,00 (euro uno/00) per residente, entro (sei) mesi dalla stipula dell’atto costitutivo.
    4. Le funzioni ed i servizi di cui all’art. 6 (sei) del presente Statuto, continueranno ad essere gestite direttamente dai Comuni aderenti all’Unione, sino a quando l’Unione stessa non avrà pienamente, con appositi provvedimenti, avviato, in modo formale ed effettivo, la gestione delle funzioni ed i servizi trasferiti.
    ART. 43 – Norme Finanziarie
    1. Il consiglio dell’Unione delibera, entro 60 (sessanta) giorni dal proprio insediamento, un piano di spesa autorizzatorio.
    2. Per l’anno finanziario successivo alla sua costituzione è approvato il bilancio di previsione,  ed al contempo è approvato un piano di spesa da suddividere tra i Comuni, in relazione ai criteri di cui al precedente “Titolo V”.
    ART. 44 – Modifiche o abrogazioni dello Statuto
    1. Le proposte di modificazione del presente Statuto sono deliberate dall’Assemblea dell’Unione a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
    2. Le proposte di modifica sono inviate ai Consigli dei Comuni facenti parte dell’Unione e si intendono approvate quando la maggioranza dei Comuni componenti l’Unione deliberi in senso favorevole. I Consigli Comunali invieranno al Presidente dell’Unione l’atto deliberativo di modifica statutaria entro 5 (cinque) giorni dall’avvenuta approvazione. Il Presidente provvederà a inserire all’ordine del giorno del Consiglio dell’Unione l’atto di ratifica di modifica statutaria.
    ART. 45 – Rinvio
    1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla normativa statale e  regionale in materia di ordinamento degli enti locali.

    Ultimo aggiornamento: 18/03/2021

  • REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLE VALLI JONICHE DEI PELORITANI UNIONE DEI COMUNI
     
    DELLE VALLI IONICHE DEI
     
    PELORITANI
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                    Approvato dal Consiglio con Deliberazione n°13 del 5.5.2005
             Aggiornato con Delibera n°18/2007 - Delibera n°4/2009 e Delibera n. 26/2016
     
    Mod. Reg. Consiglio

    REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE
     
    CAPO I
    DISPOSIZIONI PRELIMINARI
     
    ART. 1
    Oggetto del Regolamento
     
    1. Il presente regolamento disciplina, nei limiti stabiliti dalle Leggi statali e regionali dallo statuto dell’Unione dei Comuni, l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio.
     
    ART. 2
    Applicazione del Regolamento
     
    1. I provvedimenti amministrativi degli Organi dell’Unione non possono contenere disposizioni contrarie alle norme del presente regolamento.
     
    ART. 3
    Integrazione del Regolamento
     
    1. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, si avrà riguardo alle disposizioni delle Leggi statali e regionali e ai principi generali dell’ordinamento degli enti locali siciliani.
     
    ART. 4
    Pubblicità del regolamento
     
    1. Copia del presente Regolamento è depositata nell’aula delle adunanze del Consiglio, nei locali delle riunioni delle Commissioni consiliari permanenti, a disposizione dei suoi componenti, e presso le segreterie dei Comuni facenti parte dell’Unione.
     
    1. Inoltre una copia del presente Regolamento dovrà essere consegnata dal Segretario dell’Unione a tutti i consiglieri eletti,in occasione del giuramento degli stessi.
     
     
     
    CAPO II
    COSTITUZIONE DEGLI ORGANI
     
    ART.5
    Prima adunanza del Consiglio
     
    1. Entro venti dalla nomina dei rappresentanti dei singoli Comuni il Consiglio dell’Unione tiene la sua prima adunanza .
     
    1. La convocazione è disposta dal Presidente del Consiglio uscente con invito da notificarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l’adunanza.
     
    1. Qualora il Presidente del consiglio uscente non provveda, la convocazione è disposta dal Vice Presidente uscente e, in difetto, dal Consigliere nuovo eletto anziano per numero di preferenze individuali. La Presidenza provvisoria dell’adunanza sino all’elezione del nuovo presidente viene assunta dal Consigliere neo eletto anziano per numero percentuale di preferenze individuali.

     
    ART.6
    Giuramento dei consiglieri
     
    1. Il consigliere anziano, appena assunta la presidenza provvisoria, presta giuramento con la seguente formula:”Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell’interesse dell’Unione dei Comuni ‘Valli Ioniche dei Peloritani’ in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione”.
     
    1. Quindi, invita gli altri consiglieri a prestare giuramento con la stessa formula.
     
    1. I consiglieri non presenti alla prima adunanza prestano giuramento nella seduta successiva utile, cui risultino presenti, prima di essere immessi nell’esercizio delle loro funzioni.
     
    1. Del giuramento si redige processo verbale.
     
    1. I consiglieri che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica.
     
    1. La decadenza è dichiarata dal Consiglio.
     
    ART. 7
    Adempimenti della prima adunanza
     
    1. Nella prima adunanza e, ove occorra, in quella immediatamente successiva, il Consiglio precede, dopo le operazioni del giuramento, alla convalida ed alla eventuale surroga degli eletti, all’esame di eventuali situazioni di incompatibilità ed alla elezione del Presidente e del Vice Presidente del medesimo Collegio.
     
    ART. 8
    Elezione del Presidente e del Vice Presidente – Ufficio di Presidenza del Consiglio
     
    1. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e, dopo l’insediamento dello stesso, procede all’elezione del Vice Presidente.
     
    1. Nella prima votazione per l’elezione del Presidente è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Nella seconda votazione risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.
     
    1. Il Presidente del Consiglio unitamente al Vice Presidente e al consigliere anziano costituiscono l’Ufficio di Presidenza.
     
    ART. 9
    Attribuzioni del Presidente
     
    1. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio dell’Unione; attiva le Commissioni Consiliari permanenti;dirige e regola la discussione; mantiene l’ordine e garantisce l’osservanza delle leggi, dello statuto e dei Regolamenti; pone, secondo l’ordine del Giorno, le questioni sulle quali il consiglio è chiamato a deliberare; con l’assistenza degli scrutatori accerta e proclama il risultato delle votazioni;ha facoltà di sospendere le adunanze sciogliendole nei casi di esaurimento dell’Ordine del Giorno, di garantire l’ordine e di esercitare tutti gli altri poteri previsti dalle Leggi statali e regionali, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
     
    1. In caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci il vice Presidente.
     
    1. Qualora sia assente o impedito anche il Vice Presidente, la Presidenza del Consiglio è assunta dal consigliere anziano per numero percentuale di preferenze individuali, presente alla seduta.
     
    1. Per l’espletamento delle proprie funzioni, il Presidente del Consiglio si avvale delle strutture e del personale dell’Unione dei Comuni.

    CAPO III
    GRUPPI CONSILIARI
     
    ART. 10
    Nomina dei capigruppo consiliari
     
    1. Ogni gruppo consiliare, costituito ai sensi dell’art. 11 del regolamento, indica all’ufficio di Presidenza del Consiglio, per iscritto il nome del proprio capogruppo.
     
    1. Il numero dei capigruppo non può essere superiore a sei; ad essi va aggiunto il capogruppo del gruppo Autonomo, se costituito.
     
    1. Il capogruppo indica il nome del Vice Capogruppo, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
     
    ART. 11
    Costituzione dei gruppi consiliari
     
    1. Tutti i consiglieri debbono appartenere ad un gruppo consiliare, al fine di snellire e velocizzare, tramite la conferenza dei capigruppo, i lavori preparatori di tutti quegli atti che la legge, lo statuto e il regolamento prevedono debbano essere posti all’approvazione del consiglio.
     
    1. Il gruppo consiliare si costituisce tramite comunicazione scritta all’ufficio di Presidenza del Consiglio, contenente la denominazione del gruppo, il numero ed il nome e cognome dei consiglieri componenti e del capogruppo.
     
    1. I consiglieri che non presentano la dichiarazione di appartenenza ad un gruppo, vengono iscritti d’ufficio al gruppo Autonomo, all’interno del quale, dovrà essere indicato all’Ufficio di presidenza il nome del capogruppo.
     
    1. In occasione delle elezioni amministrative in uno o più Comuni aderenti all’Unione e nei casi di dimissioni o decadenza di consiglieri dell’Unione, il Presidente del Consiglio è tenuto a verificare la composizione dei gruppi consiliari e la loro eventuale ricostituzione, secondo le norme del presente regolamento, comunicandole all’assemblea nella prima seduta utile.
     
    ART.12
    Conferenza dei Capigruppo
     
    1. E’ istituita la conferenza dei Capigruppo, quale organo consultivo del Presidente del Consiglio, per l’esercizio delle funzioni a Lui spettanti quale Presidente delle adunanze.
     
    1. La Conferenza è, ad ogni effetto di legge, Commissione Consiliare.
     
    1. La Presidenza della Conferenza spetta al Presidente del Consiglio che la convoca ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o su richiesta del Presidente dell’Unione o di un Capogruppo Consiliare.
     
    1. La conferenza dei Capigruppo deve comunque essere convocata all’inizio di ogni sessione consiliare.
     
    1. Alla Conferenza dei Capigruppo è invitato il Presidente dell’Unione.
     
    1. Il segretario della Conferenza dei Capigruppo è il Segretario dell’Unione.
     
    ART.13
    Locali e personale per i gruppi consiliari
     
    1. Il Presidente dell’Unione dei Comuni assicura a ciascun Gruppo Consiliare, per l’espletamento delle proprie funzioni, la disponibilità di locali, personale e servizi, tenendo presenti le esigenze e la consistenza numerica dei Gruppi stessi.

     
    CAPO IV
    COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI
     
    ART.14
    Commissioni consiliari permanenti
     
    1. Dopo la costituzione dei Gruppi Consiliari sono costituite in seno al Consiglio 4 Commissioni Consiliari permanenti, che hanno competenza, rispettivamente, nelle seguenti materie:
     
    1. VIGILANZA E CONTROLLO, REVISIONE DELLO STATUTO E DEI REGOLAMETI.
     
    1. RAPPORTI CON L’EUROPA, LE ISTITUZIONI, IL GOVERNO REGIONALE E NAZIONALE, LA CITTÀ METROPOLITANA, RETI E SERVIZI COMUNI, SOLIDARIETÀ SOCIALE, PARI OPPORTUNITÀ, GIOVANI E ANZIANI, SPORT, TURISMO, BENI CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE.
     
    1. BILANCIO, PROGRAMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO.
     
     
    1. PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, INDUSTRIA E COMMERCIO, VIABILITA’ INTERNA E RURALE, DIFESA DELL’AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, PIANIFICAZIONE ENERGETICA, METANIZZAZIONE, EQUA DSITRIBUZIONE DELLE RISORSE.
     
     
     
     
     
     
     
    ART.15
    Competenze delle Commissioni consiliari permanenti
     
    1. Gli argomenti sui quali il Consiglio è chiamato ad adottare deliberazioni sono esaminate preventivamente da Commissioni consiliari permanenti istituite in seno al Consiglio stesso.
     
    1. I pareri delle Commissioni hanno carattere consultivo, vengono espressi nei termini e con le modalità previste dalla legge e non possono vincolare le determinazioni del Consiglio dell’Unione.
     
    1. Si prescinde comunque dal parere ove lo stesso non sia reso entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Presidente della Commissione, ovvero, nei casi di urgenza riconosciuti in modo motivato dal Presidente del Consiglio o dal Presidente dell’Unione, entro 5 giorni dalla ricezione della stessa.
     
    1. La conferenza dai Capigruppo può assegnare alle commissioni consiliari permanenti studi e ricerche su argomenti e problematiche che interessano l’Unione dei Comuni.
     
    1. Nel caso gli affari rientrino nella competenza di più Commissioni, il parere sarà espresso dalla Commissione cui l’affare più direttamente attiene, attivata dal Presidente del consiglio dell’Unione. Se due o più Commissioni sono in pari misura specificatamente e direttamente competenti, il parere sarà espresso dalle Commissioni in seduta congiunta presieduta e convocata dal Presidente del Consiglio.
     
    1. In caso di dimissioni di un componente della Commissione, il Capogruppo del Gruppo a cui il Consigliere apparteneva comunicherà al Presidente della Commissione e al Presidente del Consiglio il nominativo del sostituto che subentrerà di diritto al dimissionario, senza che l’eventuale ritardo pregiudichi i lavori della Commissione.
     
    1. I Consiglieri che non possono partecipare alle sedute di una Commissione, potranno essere sostituiti, di volta in volta, da altro consigliere dello stesso Gruppo, su designazione del loro Capogruppo, prima che venga dichiarata aperta la seduta della Commissione stessa.

     
    ART.16
    Composizione delle Commissioni consiliari permanenti
     
    1. Le Commissioni sono costituite da un minimo di 5 consiglieri ciascuna e vengono costituite dalla Conferenza dei Capigruppo, previo esame della disponibilità dei singoli consiglieri, in modo complessivamente proporzionale alla consistenza numerica dei Gruppi Consiliari e su designazione scritta dei rispettivi Gruppi. Il Consiglio ne prende atto.
     
    1. Ogni consigliere deve far parte di almeno una Commissione, ma di non più di due.
     
    1. La nomina del Presidente e del Vicepresidente della Commissione è di competenza della Conferenza dei Capigruppo che provvede ad assegnare almeno la Presidenza della Commissione di VIGILANZA E CONTROLLO ad un consigliere rappresentante delle minoranze consiliari dei Comuni facenti parte dell’Unione.
     
    ART.17
    Lavori delle Commissioni consiliari permanenti
     
    1. Ciascuna Commissione è chiamata, secondo le proprie competenze, ad esaminare le proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio.
     
    1. Per ciascun argomento o proposta la Commissione può nominare un relatore incaricato di riferire, per iscritto o verbalmente, in Consiglio.
     
    1. Della nomina di cui al comma 2, il Presidente della Commissione informerà tempestivamente il Presidente del Consiglio.
     
    1. Gli argomenti o le proposte definite dalle Commissioni devo essere poste all’Ordine del Giorno nella prima seduta utile del Consiglio.
     
    ART. 18
    Partecipazione ai lavori delle Commissioni
     
    1. La composizione delle Commissioni consiliari è integrata, solo con diritto alla parola, dal Presidente del Consiglio, dai Capigruppo consiliari e dal proponente della deliberazione.
     
    1. Possono partecipare, solo con diritto alla parola, il Presidente dell’Unione, i componenti della Giunta e gli esperti nominati ai sensi della normativa vigente. Possono partecipare altresì, dietro richiesta delle Commissioni stesse, in relazione agli argomenti da trattare, dirigenti e funzionari dei servizi competenti, analogamente possono essere ammessi ai lavori esperti e tecnici esterni.
     
    1. Il Segretario dell’Unione ha facoltà di partecipare ai lavori delle Commissioni. Ha il dovere di partecipare, previo accordo, qualora sia espressamente richiesto dal Presidente della Commissione o dal Presidente del Consiglio.
     
    1. A richiesta del Presidente della Commissione, sentita la Commissione medesima, possono essere invitati per essere sentiti su argomenti specifici, soggetti e/o associazioni interessate, nonché rappresentanti di interessi diffusi.
     
    ART.19
    Convocazione delle Commissioni e svolgimento dei relativi lavori
     
    1. Le Commissioni sono convocate dal rispettivo Presidente, con tempestivo preavviso contenente l’ordine del giorno, ogni qualvolta egli stesso lo ritengo necessario o gliene faccia richiesta il Presidente dell’Unione o almeno tre componenti la Commissione.
     
    1. L’ordine del Giorno deve essere recapitato ai componenti la Commissione, al Presidente dell’Unione, al sottoscrittore della proposta di deliberazione ed a quanti, ai sensi dell’art. 18, comma 4, si chiede di partecipare, almeno tre giorni prima della seduta.
     
    1. In caso di urgenza, l’avviso deve essere recapitato almeno ventiquattrore prima della seduta.
     
    1. Per la validità delle sedute in prima convocazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la Commissione.
     
    1. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti.
     
    1. I Consiglieri dissenzienti possono far verbalizzare i motivi del proprio dissenso.
     
    1. Le Commissioni, su proposta del Presidente del Consiglio, del Presidente delle Commissioni stesse o della maggioranza dei loro componenti possono anche essere convocate presso altre Istituzioni o Enti.
     
    1. Se all’ora di convocazione non si raggiunge il numero legale, il Presidente rinvia la seduta di un’ora. Alla ripresa si proseguono i lavori con la presenza di almeno tre componenti la Commissione.
     
    ART.20
     
    Segretario delle Commissioni
     
    1. Il Presidente dell’Unione nomina per ciascuna commissione, su richiesta del Presidente del Consiglio, un Segretario scelto tra i dipendenti in servizio presso uno dei comuni dell’Unione.
     
    1. Delle sedute delle Commissioni viene redatto, a cura del Segretario, un sommario processo verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario stesso.
     
    1. Di ciascun verbale deve essere, a cura del Segretario, rimessa copia entro cinque giorni presso la segreteria dell’unione e data lettura, se richiesta, ai componenti della Commissione nella seduta successiva. In ogni caso il verbale contenente il parere viene trasmesso immediatamente alla Segreteria degli Atti del Consiglio.
     
    1. Compete, inoltre, al Segretario curare la ricezione degli atti trasmessi alla Commissione, rilasciandone ricevuta, provvedere ai vari adempimenti ralativi alla convocazione della Commissione stessa, rilasciare attestazione in ordine allo svolgimento delle sedute, predisporre la documentazione necessaria ai lavori della Commissione.
     
    1. Nel caso di assenza del Segretario le relative funzioni sono svolte dal componente della Commissione più giovane per età.
     
    ART.21
    Gettone di presenza alle Commissioni consiliari.
     
    1. I Componenti delle Commissioni consiliari permanenti hanno diritto al gettone di presenza per l’effettiva partecipazione alle riunioni, nella misura prevista dalla normativa in materia per i Comuni di popolazione pari a quella di tutti i Comuni facenti parte dell’Unione, ridotta del 45%.
     
    CAPI V
    LAVORI CONSILIARI
     
    ART.22
    Riunioni del Consiglio
     
    1. Il Consiglio si riunisce secondo le modalità dello Statuto e del presente Regolamento e viene convocato e presieduto dal Presidente dell’Organo medesimo.
     
    1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche tranne i casi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento.
     
    1. Il Presidente dell’unione, o un assessore da lui delegato, ed il proponente della deliberazione sono tenuti a partecipare alle riunioni di Consiglio. I componenti della Giunta possono intervenire senza diritto di voto alle medesime riunioni. Al Presidente dell’Unione o all’Assessore da lui delegato e al proponente sarà concessa la parola, sulla singola proposta, per illustrarla e per replicare al dibattito prima della dichiarazione di voto; nel caso in cui la parola venga richiesta dopo la dichiarazione di voto, il Presidente del Consiglio potrà concederla ed, in questo caso, si riaprirà il dibattito.
     
    1. Il Presidente dell’Unione è tenuto a rispondere agli atti ispettivi, alle interrogazioni e alle interpellanze dei componenti il Consiglio entro venti giorni dalla presentazione dei medesimi presso

    la Segreteria dell’ente. Ove richiesto dai Consiglieri la risposta deve essere fornita in aula dal Presidente o da un suo delegato.
     
    ART. 23
    Convocazione del Consiglio
     
    1. Il Presidente convoca il Consiglio fissando il giorno e l’ora della seduta o di più sedute qualora i lavori del Consiglio siano programmati per più giorni.
     
    1. La convocazione del Consiglio è disposta anche per domanda motivata di un sesto dei Consiglieri in carica o su richiesta del Presidente dell’Unione. In tali casi la riunione del Consiglio deve avere luogo entro 20 giorni dalla richiesta.
     
    1. Ogni consigliere elegge il domicilio presso la Segreteria del Gruppo di appartenenza.
     
    1. L’avviso di convocazione è inviato ai singoli Consiglieri nei termini e secondo le modalità stabilite dalla Legge.
     
    1. L’avviso di convocazione del Consiglio, contenente l’elenco degli argomenti da trattare, deve essere notificato a mezzo PEC presso i Comuni dell’Unione almeno 10 giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione o 24 ore nei casi di urgenza. Per il computo dei termini si osservano le disposizioni dell’art. 155 del Codice di Procedura Civile. Resta in capo al singolo Comune l’obbligo di dare comunicazione ai singoli Consiglieri dell’avviso di convocazione tramite notifica, pec o tramite altre forme previste dai singoli regolamenti almeno 5 giorni lavorativi prima della riunione o 24 ore nei casi di urgenza. E’ facoltà di ciascun Consigliere indicare alla segreteria dell’Unione una pec personale per la ricezione diretta dell’avviso suindicato.
     
    1. La consegna degli avvisi al Comune deve sempre risultare dalla ricevuta di ricezione della pec, mentre la consegna degli avvisi ai singoli Consiglieri deve risultare dalla dichiarazione del messo notificatore o dalla ricevuta pec.
     
    1. Nell’Ordine del Giorno sono iscritte con precedenza le proposte del Presidente dell’Unione, poi quelle del Presidente del Consiglio, quindi le proposte dei Gruppi e delle Commissioni consiliari e dopo le proposte dei singoli Consiglieri. Le proposte non esitate nel corso di una seduta sono iscritte all’inizio dell’Ordine del Giorno della seduta successiva.
     
    1. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all’Ordine del Giorno e se gli atti non siano stati messi a disposizione dei Consiglieri almeno tre giorni prima della seduta o ventiquattro ore prima, nei casi di urgenza.
     
    1. La sessione non potrà essere chiusa prima della trattazione degli atti ispettivi iscritti all’O.d.G. della sessione medesima. La medesima comunque si conclude, nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge, statutarie e Regolamentari, al verificarsi della mancanza del numero legale, dopo la seduta di prosecuzione.
     
    1. Nei giorni di seduta del Consiglio va esposto al balcone della sede dell’Unione il gonfalone unitamente alla bandiera nazionale, a quella regionale e quella europea, secondo le vigenti norme.
     
    1. Copia dell’avviso di convocazione va inviata alle Stazioni dei Carabinieri ricadenti nel territorio dell’Unione.
     
    ART. 24
    Pubblicazione dell’Ordine del Giorno
     
    1. L’elenco degli argomenti da trattare in Consiglio deve essere pubblicato, a cura del Segretario dell’Unione, nei termini di cui al precedente art. 23, 5° comma, all’Albo Pretorio di tutti i Comuni dell’Unione.
     
     
     
     
    ART. 25
    Deposito di atti e documenti
     
    1. Presso la Segreteria della Sede dell’Unione saranno raccolti e messi a disposizione dei Consiglieri, almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta, gli atti e i documenti concernenti le proposte iscritte all’Ordine del Giorno.
     
    1. Tale termine è ridotto a ventiquattro ore nel caso di convocazione urgente.
     
    1. Negli stessi termini previsti dal precedente art. 23, copia dei suddetti atti e documenti dovrà essere trasmessa presso le Segreterie dei Gruppi.

    ART. 26
    Attribuzioni del Consiglio
     
    1. Il Consiglio è l’Organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
     
    1. Il Consiglio ha competenza nelle materie stabilite dalla normativa vigente e svolge le sue funzioni di controllo politico-amministrativo.
     
    1. Tutti i provvedimenti emanati dagli Organi esecutivi vanno trasmessi tempestivamente, a cura del Segretario dell’Unione, all’ufficio di Presidenza del Consiglio per lo svolgimento delle funzioni di controllo politico amministrativo.
     
    1. Per il funzionamento e le iniziative di rappresentanza il Consiglio dispone di una dotazione finanziaria prevista nel Bilancio annuale.
     
    ART. 27
    Numero legale
     
    1. Il Consiglio delibera con l’intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica.
     
    1. La mancanza del numero legale comporta il rinvio di un’ora dell’inizio dei lavori o la sospensione di un’ora della seduta in corso.
     
    1. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente, per la validità delle deliberazioni, l’intervento di un terzo dei Consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo del terzo, si computano per unità.
     
    1. Nella seduta di cui al precedente comma 3 non possono essere aggiunti altri argomenti oltre a quelli già iscritti all’Ordine del Giorno.
     
    1. Della mancanza del numero legale è fatta menzione nel processo verbale con l’indicazione dei Consiglieri presenti. I Consiglieri sono tenuti ad informare il Segretario Generale in caso di allontanamento dall’aula, perché possa prenderne nota sul verbale.
     
    1. Il Presidente, durante la seduta, non è obbligato a verificare se il Consiglio sia o no in numero legale. Iniziata la discussione ed in costanza di essa, la verifica del numero legale non potrà essere effettuata se non al momento in cui il Presidente dichiara chiusa la discussione o al momento della votazione.
     
    ART. 28
    Validità delle sedute e delle deliberazioni
     
    1. Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con l’intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera a votazione palese e a maggioranza dei presenti, salvo che dalle Leggi non siano previste altre maggioranze o modalità di voto.
     
    1. Quando debbano adottarsi deliberazioni concernenti persone, il voto si esprime a scrutinio segreto, salvo i casi espressamente previsti dalla Legge o dallo Statuto.
     
    1. Per le nomine e le designazioni la votazione avviene con voto limitato ad una, risultando eletti e designati i soggetti che hanno riportato il maggior numero di voti, salvo diverse disposizioni di legge.
     
    ART. 29
    Decadenza dei consiglieri per mancata partecipazione alle sedute
     
    1. I consiglieri devono comunicare in tempi utile i motivi che impediscono la loro partecipazione alla seduta del Consiglio dell’Unione all’ufficio di Presidenza del Consiglio.
     
    1. Il Presidente del Consiglio, all’inizio della seduta cui l’assenza si riferisce, ne informa il Consiglio.
     
    1. Decadono dalla carica i Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio.
     
    1. La decadenza è dichiarata dal Consiglio, dopo che vengono interpellati gli interessati, con un preavviso di 20 giorni.
     
    1. Il Presidente ogni sei mesi riferisce al Consiglio dell’Unione sull’assenza dei consiglieri alle sedute del Consiglio stesso e delle Commissioni e sulle giustificazioni addotte e dispone la pubblicazione annuale

    dei dati relativi alle presenze dei Consiglieri alle sedute consiliari singole e ripartite per Gruppi consiliari.
     
    ART. 30
    Aula del Consiglio dell’Unione
     
    1. Le sedute del Consiglio dell’Unione si tengono, di norma, nell’aula all’uopo destinata nella quale, oltre al seggio della Presidenza, devono essere riservati i necessari posti al Presidente ed ai componenti della Giunta dell’Unione, al Segretario, ai funzionari ed impiegati addetti al servizio, autorizzati dal Presidente. Agli Esperti ed al Revisore dei Conti sarà riservato apposito spazio all’interno dell’aula consiliare.
     
    1. Durante le sedute di consiglio è vietato fumare in aula. I Consiglieri ed i funzionari sono tenuti ad intervenire alla seduta di Consiglio con abbigliamento adatto all’occasione; in tal senso è obbligatorio indossare la giacca.
    2. Spazio con accesso indipendente deve essere destinato anche al pubblico.
     
    1. Adeguata sistemazione all’interno dell’aula consiliare deve essere inoltre riservata agli operatori dell’informazione per consentire loro di seguire i lavori del Consiglio.
     
    1. Su determinazione dell’Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Capigruppo, le sedute del consiglio possono tenersi in altri locali idonei nel territorio dei Comuni dell’Unione.
     
    ART. 31
    Accesso all’aula consiliare
     
    1. Nessuno può avere accesso nella parte dell’aula riservata ai Consiglieri, salvo le persone delle quali sia stata disposta l’audizione e quelle invitate dal Presidente in considerazione degli argomenti posto all’Ordine del Giorno.
     
    1. Nessuno può entrare armato nell’aula consiliare.
     
    1. La forza pubblica non può entrare nell’aula consiliare se non è richiesta dal Presidente del Consiglio e dopo che sia stata tolta la seduta.
     
    ART. 32
    Pubblicità della seduta
     
    1. Il pubblico può assistere alle sedute che non siano segrete, rimanendo nello spazio ad esso riservato in silenzio, mantenendo contegno rispettoso ed astenendosi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione.
     
    1. L’ammissione del pubblico nello spazio ad esso riservato è regolato con norme stabilite dal Presidente, di intesa con la conferenza dei Capigruppo.
     
    1. Qualora il pubblico disturbasse il regolare svolgimento della seduta, il Presidente potrà ordinare l’allontanamento dei responsabili ed, in casi più gravi, adottare provvedimenti adeguati, compreso lo sgombero dello spazio riservato al pubblico stesso, avvalendosi degli Agenti di Polizia Municipale dei Comuni dell’Unione.
     
    1. La convocazione del Consiglio deve essere portata a conoscenza della popolazione mediante comunicazione alle emittenti radiofoniche e televisive locali e affissione di manifesti murari nei Comuni dell’Unione, mentre le sedute consiliari sono oggetto di ripresa televisiva e registrazione radiofonica.
     
    ART. 33
    Segretario del Consiglio dell’Unione
     
    1. Il Segretario dell’Unione svolge le funzioni di Segretario del Consiglio dell’Unione. Nel caso di sua assenza o impedimento le funzioni di Segretario sono svolte dal Vice Segretario.
     
    1. Nei casi eccezionali di contemporanea vacanza o assenza del Segretario e del Vice Segretario si applicano le disposizioni vigenti in materia.
     
    1. Il Segretario o il Vice Segretario non possono svolgere le funzioni di Segretario del Consiglio nei casi espressamente previsti dalla legge con particolare riferimento all’art. 176 dell’Ordinamento Amministrativo Enti Locali.
     
    ART. 34
    Redazione e approvazione del processo verbale
     
    1. Di ogni seduta, a cura del Segretario, e’ redatto processo verbale.
     
    1. In aggiunta alla redazione del processo verbale, il resoconto della seduta potrà essere effettuato mediante l’uso di apparecchiature di registrazione e trascritto e trasmesso ai Gruppi Consiliari entro 48 ore.
     
    1. Il processo verbale deve contenere, per ogni questione trattata, il resoconto sommario di tutti gli interventi nonché le modalità e l’esito delle votazioni, con l’indicazione degli astenuti.
     
    1. Viene firmato dal Presidente, dal Consigliere anziano per numero percentuale di preferenze individuali tra presenti e dal Segretario.
     
    1. Il verbale è letto nell’adunanza del Consiglio successiva a quella a cui si riferisce.
     
    1. Ogni Consigliere può chiedere la parola, per non più di tre minuti, per fare inserire rettifiche nel processo verbale o per chiarire il contenuto delle proprie dichiarazioni riportate nel processo verbale stesso o per fatto personale.
     
    1. Il processo verbale è approvato con votazione palese, a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti.
     
    ART. 35
    Nomina degli scrutatori
     
    1. Prima di procedere alla trattazione degli argomenti che comportano votazioni, il Consiglio, su proposta del Presidente dell’Assemblea, designa tre Consiglieri per l’espletamento delle funzioni di scrutatore.
     
    ART. 36
     
    Comunicazione del Presidente
     
    1. Ad inizio della seduta e dopo l’eventuale approvazione del processo verbale della seduta precedente , il Presidente:
     
    1. comunica i messaggi e le eventuali letture pervenute aventi per oggetto materie di interesse del Consiglio; non dà lettura degli scritti anonimi e sconvenienti;
     
    1. invita il Segretario a dare lettura delle interrogazioni e delle interpellanze, ordini del giorno, mozioni e proposte di deliberazioni pervenute all’Ufficio di Presidenza prima dell’inizio della seduta, con la sola indicazione dell’oggetto, della data dei Consiglieri firmatari.
     
    1. Sulle comunicazioni del Presidente può intervenire un solo Consigliere per Gruppo per non più di tre minuti.
     
    1. I Consiglieri che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste al Consiglio su argomenti non iscritti all’Ordine del Giorno, debbono preventivamente informare per iscritto il Presidente dell’oggetto del loro intervento e possono parlare soltanto se abbiano ottenuto espressa autorizzazione e per un tempo non superiore a tre minuti. Su argomenti di particolare rilevanza, sentita la conferenza dei Capigruppo , il Presidente può aprire il dibattito, in questo caso ogni Consigliere può intervenire per un tempo non superiore a cinque minuti. Medesima facoltà è concessa al Presidente dell’Unione o all’Assessorato delegato.

    ART. 37
    Trattazione degli argomenti all’ordine del giorno
     
    1. In ogni seduta, compiuti gli adempimenti indicati negli articoli precedenti, il Presidente mette in trattazione gli argomenti all’Ordine del giorno secondo l’ordine de loro inserimento nell’avviso di convocazione.
     
    1. Il Consiglio non può deliberare su alcuna proposta oltre che non sia iscritta all’Ordine del Giorno.
     
    1. L’iniziativa delle proposte oltre che al Presidente dell’Unione compete alle Commissioni consiliari e ai singoli Consiglieri.
     
    1. Su ogni proposta di deliberazione deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente al Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria dell’Unione; nel caso di deliberazione che comportino spese deve essere attestata la copertura finanziaria.
     
     
    ART. 38
    Inversione dell’Ordine del Giorno
     
    1. Su proposta motivata del Presidente del Consiglio dell’Unione o di almeno 6 Consiglieri può essere deliberata la modifica della progressione degli argomenti iscritti all’Ordine del Giorno.
     
    1. Sulla proposta, che può essere illustrata per un tempo non superiore a 3 minuti, può prendere la parola un Consigliere che parli contro, con le stesse limitazioni di tempo.
     
    1. La proposta è sottoposta all’approvazione del Consiglio.
     
     
    ART. 39
    Illustrazione delle proposte- Discussione generale
     
    1. La discussione generale sull’argomento o proposta all’O.d.G. inizia con la relazione di uno dei firmatari della proposta stessa . La relazione non può superare la durata di dieci minuti.
     
    1. La proposta può essere anche accompagnata da relazione scritta distribuita ai Consiglieri prima della discussione.
     
    1. Dopo la relazione viene comunicato il parere della Commissione Consiliare e, se richiesta, viene data lettura del dispositivo della proposta di deliberazione e del verbale della Commissione.
     
     
    ART. 40
    Facoltà di parlare
     
    1. Nessuno può parlare al Consiglio se non abbia avuto facoltà dal Presidente, né può interloquire quando altri ha la parola e tanto meno interrompere l’oratore.
     
    1. Non può essere concessa la parola durante le votazioni, né tra prova e controprova delle medesime.
     
     
    ART. 41
    Ordine degli interventi dei consiglieri
     
    1. La parola è concessa ai Consiglieri secondo l’ordine delle richieste.
    2. E’ consentito lo scambio di turno tra gli oratori iscritti a parlare.
     
    1. Giunto il loro turno, gli iscritti che non risultino presenti in aula decadono dalla facoltà di parlare.
    2. Non è consentito rimandare ad altra seduta la continuazione di un intervento iniziato.
     
    1. Se il Presidente ha richiamato già per due volte all’argomento in discussione un consigliere durante l’intervento a questo seguiti a discostarsene, può togliergli la parola.

     
    ART. 42
    Richiamo al regolamento per mozione d’ordine o per fatto personale
     
    1. Durante la discussione è sempre concessa la parola ai Consiglieri per richiamo al Regolamento, per mozione d’ordine o per fatto personale.
     
    1. Per mozione d’ordine si intende un brevissimo richiamo alla Legge o al Regolamento o un rilievo sul modo o l’ordine col quale sia stata posta la questione dibatutta, oppure una osservazione sul modo di votazione.
     
    1. Sul richiamo al Regolamento decide il Presidente, ma se il Consigliere che ha effettuato il richiamo insiste la questione è posta in votazione.
     
    1. Sulla mozione d’ordine prima della votazione possono intervenire per 3 minuti, un Consigliere a favore e uno contro;il Consiglio decide con votazione palese.
     
    1. E’ fatto personale l’essere censurato sulla propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse.
     
    1. Il Consigliere, che domanda la parola per fatto personale, deve indicarlo. Se il Presidente ne ravvisa la sussistenza, concede la parola al richiedente.
     
    1. Colui che ha dato origine, con le sue affermazioni, al fatto personale , ha la facoltà di parlare soltanto per precisare o rettificare il significato delle parole da lui pronunciate.
     
    1. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa o discutere e fare apprezzamenti sul voto del Consiglio.
     
    ART. 43
    Durata degli interventi
     
    1. Gli oratori debbono parlare rivolti al Presidente, stando in piedi, salvo che dallo stesso non siano, per particolari ragioni, autorizzati a restare seduti.
     
    1. Su ciascun argomento iscritto all’Ordine del Giorno nessun Consigliere può prendere la parola, in sede di discussione generale, più di due volte e, in sede di discussione delle singole parti, più di una volta per ciascuna delle parti (e articoli) in cui l’argomento risulti suddiviso.
     
    1. Ogni intervento non può avere durata superiore a 10 minuti, se trattasi di mozioni, o di 5 minuti, se trattasi di delibere.
     
    1. L’intervento per illustrazione di mozioni non può superare i 10 minuti.
     
    1. L’eventuale replica non può superare i 5 minuti.
     
    1. L’intervento per dichiarazione di voto non può superare i 5 minuti.
     
    1. In sede di conferenza di Capigruppo possono essere stabiliti, per determinati argomenti, tempi di durata più ampi per i singoli interventi.
     
    ART. 44
     
    Inosservanza delle prescrizioni del Regolamento
     
    1. Il Consigliere che nel corso dell’intervento venga meno alle prescrizioni del presente Regolamento o turbi l’ordinato svolgimento dei lavori, viene richiamato dal Presidente; dopo un secondo richiamo all’ordine, il Presidente può togliergli la parola.

    ART. 45
    Questioni pregiudiziali e richieste di sospensiva
     
    1. E’ questione pregiudiziale la questione posta da uno o più Consiglieri, con la quale, per motivi di fatto o di diritto, si propone di impedire l’ingresso in discussione di un determinato argomento.
     
    1. E’ proposta sospensiva la proposta di uno o più Consiglieri di sospendere o rinviare ad altra seduta l’esame dell’argomento in trattazione.
     
    1. Sulla questione pregiudiziale e sulla proposta di sospensiva hanno diritto di intervenire, per non più di 3 minuti, uno dei proponenti e un Consigliere, per ciascun Gruppo.
     
    1. La questione pregiudiziale e le proposte di sospensiva devono essere discusse e votate prima che si proceda alla votazione dell’argomento al quale si riferiscono.
     
     
    ART. 46
    Presentazione, discussione e votazione sugli emendamenti
     
    1. Gli emendamenti sono proposte di aggiunte o modifiche o soppressioni al testo del documento da portare in votazione.
     
    1. Gli emendamenti possono essere presentati dal Consigliere prima che si chiuda la discussione generale.
     
    1. Degli emendamenti, il Presidente da notizia al Consiglio dopo che sono stati presentati all’Ufficio di Presidenza.
     
    1. La discussione sugli emendamenti inizia dopo la chiusura della discussione generale, previa acquisizione dei pareri e/o visti necessari.
     
    1. Ciascun Consigliere può intervenire nella discussione per non più di 3 minuti.
     
    1. Sugli emendamenti è ammessa dichiarazione di voto per 2 minuti.
     
    1. Chiusa la discussione, il Presidente del Consiglio mette in votazione gli emendamenti.
     
    1. Se gli emendamenti sono approvati, il testo del documento s’intende posto in votazione con le modifiche, aggiunte e soppressioni conseguenti all’ approvazione degli emendamenti.
     
    1. Nella votazione degli emendamenti la precedenza è data a quelli soppressivi e poi agli altri, cominciando da quelli che più o meno si allontanano dal testo originario. Quando viene presentato un solo emendamento soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del testo.
     
     
    ART. 47
    Illustrazione e votazione dell’ordine del giorno
     
    1. Prima che si chiuda la discussione generale,ogni Consigliere può presentare Ordini del Giorno sull’argomento in discussione.
     
    1. Il proponente può illustrare l’Ordine del Giorno per non più di 5 minuti. Gli ordini del Giorno sono illustrati, discussi e votati prima di procedere alla votazione finale del documento al quale si riferiscono, seguendo l’ordine di presentazione.
     
    1. Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, Ordini del Giorno contrastanti con deliberazioni precedentemente adottate dal Consiglio sull’argomento in discussione.
     
    1. Non si procede alla votazione dell’Ordine del Giorno se il proponente dichiara di rinunciarvi.

    ART. 48
    Chiusura della discussione
     
    1. Il Presidente, dopo che hanno parlato tutti i Consiglieri iscritti ed il proponente della deliberazione, se lo richiede, dichiara chiusa la discussione.
     
    1. Prima della votazione ogni CapoGruppo, o suo delegato, può procedere alla dichiarazione di voto. L’intervento non può superare i 5 minuti.
     
    ART. 49
    Sistemi di votazione
     
    1. I Consiglieri votano ad alta voce per appello nominale o per alzata e seduta; si procede alla votazione a scrutinio segreto per l’adozione di deliberazioni concernenti persone o elezioni a cariche e negli altri casi previsti dalla legge.
     
    1. Il metodo di votazione è scelto di volta in volta dal Presidente.
     
     
    ART. 50
    Controprova
     
    1. La votazione per alzata e seduta è soggetta a controprova se questa è richiesta da almeno cinque Consiglieri o quando esiste discordanza tra gli scrutatori sui risultati.
     
    1. Non è consentito l’ingresso in aula ai Consiglieri che non erano presenti al momento della votazione alla quale la controprova si riferisce.
     
     
    ART. 51
    Votazione per appello nominale
     
    1. Alla votazione per appello nominale si fa ricorso quando ne facciamo richiesta almeno 6 Consiglieri o per determinazione del Presidente.
     
    1. Il Presidente indica preventivamente il significato del “si” e del “no”.
     
    1. L’appello nominale è fatto dal Segretario. Ciascuno dei Consiglieri deve rispondere “si” o “no” ovvero “astenuto”.
     
    1. Esaurito l’appello, si rifà la chiamata di coloro che non sono risultati presenti o che non hanno risposto, per consentire ulteriori espressioni di voto.
     
    1. Se anche uno solo dei proponenti la votazione per appello nominale non risulta in aula all’atto della votazione stessa, la richiesta si intende ritirata.
     
     
    ART. 52
    Votazione per scrutinio segreto
     
    1. E’ adottare lo scrutinio segreto quando la deliberazione riguardi persone, elezioni a cariche e negli altri casi previsti dalla legge.
     
    1. Per la nomina ad uffici distinti e per l’elezione di membri effettivi e supplenti si procede a votazioni separate, salvo che la legge non disponga diversamente.
     
    1. La votazione segreta si effettua per mezzo di apposite schede, siglate dagli scrutatori, che ciascun Consigliere dovrà depositare personalmente nell’urna previo appello nominale.
     
    1. Il Presidente deve preventivamente precisare quale sia il significato del voto. Il Segretario prende nota dei votanti e nominativamente dei Consiglieri che si sono astenuti.
     
    1. Chiusa la votazione, gli scrutatori effettuano lo spoglio delle schede ed il Presidente del Consiglio proclama il risultato.
     
    1. Eventuali schede contestate o annullate sono vidimate dal Presidente del Consiglio, dagli scrutatori e dal Segretario e conservare in plico chiuso nell’Archivio dell’Unione; le altre distrutte seduta stante a cura degli scrutatori.
     
     
    ART. 53
    Annullamento e ripetizione della votazione
     
    1. Nell’ipotesi di irregolarità e segnatamente se il numero dei voti risultasse inferiore o superiore al numero dei votanti, il Presidente del Consiglio, valutate le circostanze, deve annullare la votazione e disporre che si ripetano le operazioni di voto.
     
     
    ART. 54
    Dichiarazione di voto
     
    1. I Capigruppo ovvero un loro delegato, prima dell’inizio delle operazioni di voto, possono dichiarare di astenersi o dare una succinta spiegazione del proprio voto per un tempo massimo di 5 minuti. I singoli Consiglieri potranno dichiarare il loro voto solo se lo stesso è difforme da quello espresso dal Capogruppo.
     
    1. Nei casi di votazione a scrutinio segreto sono ammesse soltanto dichiarazioni per indicare i motivi dell’astensione per un tempo massimo di 5 minuti.
     
    1. Nel caso in cui il Consigliere si astenga dalla votazione, perché portatore di un interesse personale rispetto all’oggetto della deliberazione, deve allontanarsi dall’aula e chiedere che del suo allontanamento sia dato atto nel processo verbale.
     
    1. I Consiglieri che escono dalla sala prima che il Presidente dichiari di aprire la votazione, non si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza.
     
    1. I consiglieri che escono dalla sala dopo che il Presidente ha dichiarato di aprire la votazione, non si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza.
     
    1. Iniziativa la votazione non può essere concessa la parola ad alcuno prima che ne sia proclamato l’esito.
     
    ART. 55
    Ordine delle votazioni
     
    1.  Sono messe in votazione, prima della questione principale:
     
    a)                                                                    la questione pregiudiziale;
     
    b)                                                                   la questione sospensiva;
     
    c)                                                                    gli Ordini del Giorno;
     
    d)                                                                   gli emendamenti, secondo l’ordine con il quale sono stati proposti o a
     
           giudizio del Presidente per migliore chiarezza della discussione.
     
     
     
     
     
     
    ART. 56
    Maggioranza richiesta per l’adozione delle deliberazioni
     
    1. Le deliberazioni sono state adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti salvo i casi in cui la legge prescriva una maggioranza qualificata.
    2. Per le elezioni del Presidente del Consiglio è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio nella prima votazione. In successiva votazione è eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.
    3. Lo statuto dell’Unione  e le sue eventuali modifiche sono adottate dal Consiglio ai sensi della normativa vigente, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
    4. In caso di evidente pericolo o di danno nel ritardo della relativa esecuzione, le deliberazioni adottate dal Consiglio possono essere dichiarate urgenti ed immediatamente esecutive con il voto favorevole espresso dai due terzi dei consiglieri presenti.
    5. Il ballottaggio non è ammesso al di fuori dei casi previsti dalla legge.
    6. Le proposte respinte possono essere riproposte all’esame del Consiglio, su proposta del Presidente sentita la Conferenza dei Capigruppo.
    7. In caso di parità di voti le proposte si intendono non approvate.
     
    ART. 57
    Proclamazione del risultato della votazione
     
    1. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente, con l’assistenza degli scrutatori, con la formula “Il Consiglio approva” o “Il Consiglio non approva.
     
    ART. 58
    Presentazione di interrogazioni e mozioni
     
    1. I Consiglieri nell’esercizio dello loro funzioni istituzionali possono presentare interrogazioni e mozioni su argomenti che interessano, anche indirettamente, la vita e l’attività dell’Amministrazione.
    2. Possono pure rivolgere alla Presidenza raccomandazioni scritte o verbali, anche in pubblica seduta, per sollecitare provvedimenti o adempimenti relativi a pratiche in corso.
     
    ART 59
    Contenuto dell’interrogazione
     
    1. L’interrogazione è una domanda, presentata per iscritto, anche senza motivazione, al Presidente dell’Unione, per saper se un determinato fatto sia vero, se una data informazione sia pervenuta agli Organi dell’Unione; se il Presidente, la Giunta o il singolo Assessore intendono comunicare al Consiglio determinati fatti o documenti o abbiano preso o intendono prendere una risoluzione su oggetti determinati; o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull’attività dell’Unione.
    2. L’interrogazione deve essere presentata per conoscenza anche al Presidente del Consiglio.
     
    ART. 60
    Svolgimento dell’interrogazione
     
    1. L’interrogazione, avendo carattere informativo, non può dare luogo a discussioni; ad essa risponde il Presidente dell’Unione o l’assessore competente. L‘interrogazione viene illustrata dal primo firmatario, ovvero, in casi di assenza o rinuncia, da un altro dei firmatari.
    2. L’interrogante ha diritto di replica per dichiarare se sia o non sia soddisfatto della risposta.
    3. Il tempo concesso all’interrogante non può eccedere tre minuti in tutto.
    4. Ove le interrogazioni siano firmate da più consiglieri il diritto di replica spetta soltanto ad uno dei firmatari.
    5. L’interrogazione si intende ritirata se l’interrogante non si trovi presente nell’aula al momento in cui è posta in trattazione; può comunque essere ripresentata.
    6. Allo svolgimento delle interrogazioni a risposta scritta viene dedicata almeno una seduta di consiglio ogni tre mesi.
     
     
    ART 61
    Facoltà dell’interrogante
     
    1. E’ facoltà dell’interrogante richiedere risposta scritta. In tal caso la risposta richiesta sarà data dal Presidente direttamente all’interrogante entro venti giorni dalla presentazione e contestualmente dell’avvenuta risposta sarà data comunicazione al Presidente del Consiglio.
    2. Quando l’interrogante non chiede espressamente che la sua interrogazione sia inscritta all’Ordine del Giorno del Consiglio, si intende che egli desidera risposta scritta.
    3. Se il termine trascorre senza che l’interrogazione riceva risposta, essa viene inscritta all’Ordine del Giorno della prima seduta del Consiglio.
     
     
    ART 62
    Interrogazione a risposta immediata
     
    1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo ogni tre mesi, di norma all’inizio delle sedute consiliari. Alle sedute dedicate allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata intervengono il Presidente dell’Unione o gli Assessori competenti per le materie sulle quali vertono le interrogazioni presentate.
    2. Le interrogazioni di cui al comma precedente debbono consistere in una solo domanda formulata in modo chiaro e conciso su un argomento di rilevanza generale, connotato da urgenza o particolare attività politica o amministrativa. Il Presidente del Consiglio invita a rispondere il Presidente dell’Unione o l’Assessore competente per le materie sulle quali verte l’interrogazione.
    3. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di due minuti. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante dell’Amministrazione per non più di tre minuti. Successivamente l’interrogante ha diritto di replicare per non più di un minuto.
    4. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie.
    5. Le interrogazioni a risposta immediata, debbono essere presentate tramite il Capogruppo, all’Ufficio di Presidenza del Consiglio, almeno ventiquattro ore prima della seduta dedicata alle stesse.
    6. Il Presidente del Consiglio, rilevata la connotazione di cui al comma due per le interrogazioni presentate, ne trasmetterà l’elenco al Presidente dell’Unione e ai Gruppi Consiliari.
     
     
    ART. 63
    Contenuto della mozione
     
    1. La mozione consiste in una proposta diretta a provocare una discussione, anche urgente, su affari o questioni di particolare importanza ed a determinare un voto del Consiglio sui i  criteri che il Consiglio stesso, il Presidente, la Giunta o un Assessore dell’Unione devono seguire nella trattazione dell’affare o della questione.
    2. La mozione comporta una deliberazione da parte del Consiglio e deve essere presentata da almeno tre Consiglieri. Anche di Gruppi diversi.
    3. Le mozioni devono essere presentate per inscritto e vanno inserite all’Ordine del Giorno della seduta consiliare successiva alla presentazione, purché questo avvenga dieci giorni prima di quello fissato per la seduta.
    4. Qual’ora il Consiglio lo consenta, più mozioni relative ai fatti o argomenti identici o strettamente connessi possono formare oggetto di una sola discussione.
    5. Sulla mozione parla per primo il proponente e possono intervenire nella discussione i Consiglieri che lo richiedono, oltre al Presidente o l’Assessore delegato.
    6. Esaurita la discussione, la mozione viene posta in votazione.
     
     
     
    ART. 64
    Gettone di presenza alle riunioni del Consiglio
     
    1. A tutti i Consiglieri compete il gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni, nella misura prevista dalla normativa in materia per i Comuni di popolazione pari a quella di tutti i Comuni facenti parte dell’Unione, ridotta del 45%.
     
     
     
     
     
     
     
     
      CAPO VI
      NORME FINALI
      ART.65
      Relazione semestrale dei rappresentanti dell’Unione presso altri Enti
    1.      Le  persone  nominate  a  rappresentare  l’Unione  in  altri  enti, Consorzi, Comitati, Commissioni,
        Associazioni e simili, sono tenute a presentare una relazione semestrale e una relazione alla        conclusione della nomina sulle relative attività al Presidente
         dell’Unione che la illustrerà in Consiglio.
    2.     Su tale relazione potrà aprirsi un dibattito.
      ART. 66
      Rappresentanza in Consiglio in occasione di manifestazioni pubbliche
    1.    Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, in relazione alla esigenze
         che si presenteranno, potrà nominare speciali deputazioni incaricate di rappresentare
         il Consiglio dell’Unione in occasione di manifestazioni pubbliche, di recare messaggi e
          voti al Governo Regionale e ad altri organi dello Stato e di assolvere a particolari incarichi
      rappresentativi.
      ART. 67
      Diritto di visione degli atti, di informazioni dei consiglieri e di rilascio degli atti.
    1.  I Consiglieri, per l’effettivo esercizio della loro funzione, hanno diritto di prendere visione dei
       provvedimenti adottati dagli Organi dell’Unione e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché
       di avere tutte le informazioni necessarie all’esercizio del mandato e di ottenere, senza spesa, copia degli atti relativi.
       
    2.  Gli atti di cui al comma precedente sono rilasciati, oltre che dalla Segreteria dell’Unione,
       anche dalle segreterie del Comune di residenza dei Consiglieri, ove in possesso.
    3.   Copia dell’elenco delle delibere adottate dalla Giunta è trasmessa ai Consiglieri presso la Segreteria
      del Gruppo di appartenenza, e depositata presso la Segreteria di tutti i Comuni dell’Unione,
      a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
      ART. 68
      Entrata in vigore
    1.  Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione, entro dieci giorni dalla sua 
       approvazione  da parte del Consiglio, all’Albo del Comune sede dell’Unione per la durata di 15 giorni,
      come per legge.
    2.  Il  presente  Regolamento,  subito  dopo  la  sua  entrata  in  vigore,  è pubblicato anche all’Albo di tutti i
       i Comuni dell’Unione e trasmesso, da parte del Presidente dell’Unione, agli organi di informazione locali
        e provinciali.
     
     

    Ultimo aggiornamento: 18/03/2021