Competenza degli organi di indirizzo politico
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  • Organi di indirizzo politico - competenze ~~DATI GENERALI
    Proclamazione Consiglieri comunali - Scadenza dell'incarico: primavera 2019.
     
    Art. 13, comma 1, lett. a) d. lgs. n. 33/2013
     INFORMAZIONI E DATI RELATIVI AGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO E DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE CON INDICAZIONE DELLE RISPETTIVE COMPETENZE 
    Nell’ordinamento dei Comuni gli organi di indirizzo politico e di amministrazione coincidono con gli “organi di governo” e gli organi di gestione con gli “organi di gestione”, come meglio enunciato negli artt. 6 e 35 del vigente statuto comunale che si riporta per estratto:
    ESTRATTO DALLO STATUTO VIGENTE DEL COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA
     ART. 6 Organi istituzionali
    1. Gli Organi istituzionali del Comune sono:
    a)      il Consiglio comunale,
    b)      la Giunta Comunale,
    c)      il Sindaco.
    2. Spettano agli Organi istituzionali la funzione di rappresentanza democratica della comunità e la realizzazione di principi delle competenze stabilite dallo statuto, nell’ambito della legge.
    Per ciascuno degli organi si riportano nelle pagine successive le competenze previste dal testo unico sull’ordinamento degli Enti locali approvato con d.lgs n. 267/2000.
    ART. 35 Funzioni e compiti dei responsabili del servizio
    1. Ciascun funzionario è direttamente responsabile, in relazione agli obiettivi stabiliti dagli organi istituzionali della correttezza amministrativa e dell’efficienza di gestione.
    2. Dirige l’ufficio o il servizio al quale è preposto secondo i criteri e le norme stabilite dal presente Statuto e dai regolamenti del Comune.
    3. Disciplina il funzionamento e le organizzazioni interne della struttura operativa di cui è responsabile assicurando la miglior utilizzazione ed il più efficace impiego del personale delle risorse strumentali assegnate.
    4. Provvede alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’ufficio o del servizio di cui è responsabile.
    5. Nell’esercizio dell’attività di gestione amministrativa, elabora studi, progetti e piani operativi di attuazione delle deliberazioni degli organi istituzionali; predispone le proposte degli atti deliberativi e degli altri atti amministrativi; assicura l’attuazione delle deliberazioni e di ogni altra decisione adottata dagli organi istituzionali, firma direttamente gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive ad esso assegnate e la corrispondenza d’ufficio di ordinaria amministrazione.
    6. Nell’esercizio delle sue funzioni può emettere provvedimenti, anche dotati di rilevanza esterna, limitatamente ai quali assume la rappresentanza legale dell’Ente.
    7. Spetta a ciascun funzionario l’indicazione e la gestione degli stanziamenti di bilancio previsti per la struttura cui è preposto, come, in conformità con il presente statuto e con il regolamento della disciplina dei contratti, la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, compatibilmente con le disposizioni del d.P.R. 9.5.1994 n. 487, la responsabilità sulle procedure di gara e di concorso, la stipula dei contratti.
    8. I dirigenti per le materie di propria competenza assumono la rappresentanza dell’Ente,promuovono e resistono alle liti.
    Per consultare il testo integrale del d.lgs. n. 267/2000 clicca qui (collegamento alla banca dati gratuita http://www.normattiva.it/);
    ORGANI DI GOVERNO - Sindaco
    Articolo 50 d. lgs. n. 267/2000 - Competenze del sindaco e del presidente della provincia
    1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell’amministrazione del comune e della provincia.
    2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l’ente, convocano e presiedono la giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti.
    3. Salvo quanto previsto dall’articolo 107 essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.
    4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
    5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.
    6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.
    7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
    8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.
    9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell’articolo 136.
    10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali.
    11. Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
    12. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla. Distintivo del presidente della provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla.
     ORGANI DI GOVERNO - Consiglio comunale
    Articolo 42 d. lgs. n. 267/2000 - Attribuzioni dei consigli
    1. Il consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.
    2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
    a.       statuti dell’ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l’ipotesi di cui all’articolo 48, comma 3 , criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
    b.      programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
    c.       convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
    d.      istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
    e.       organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell’ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
    f.       istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
    g.       indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
    h.      contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;
    i.        spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
    l.        acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
    m.    definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
    3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all’adeguamento e alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori.
    4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
    ORGANI DI GOVERNO - Giunta comunale
    Articolo 48 d. lgs. n. 267/2000 - Competenze delle giunte
    1. La giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni della giunta si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l’orario di lavoro dei partecipanti.
    2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
    3. È, altresì, di competenza della giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.
    ORGANI DI GESTIONE – Il segretario generale
    Articolo 97 d. lgs. n. 267/2000 - Ruolo e funzioni
    1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente dall’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all’articolo 102 e iscritto all’albo di cui all’articolo 98.
    2. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
    3. Il sindaco e il presidente della provincia, ove si avvalgano della facoltà prevista dal comma 1 dell’articolo 108, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano, secondo l’ordinamento dell’ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale.
    4. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’articolo 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:
    a)      partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
    b)      esprime il parere di cui all’articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l’ente non abbia responsabili dei servizi;
    c)      può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente;
    d)      esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia;
    e)      esercita le funzioni di direttore generale nell’ipotesi prevista dall’articolo 108 comma 4.
    5. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
    6. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
    ORGANI DI GESTIONE - Dirigenti
    Articolo 107 d. lgs. n. 267/2000 - Funzioni e responsabilità della dirigenza
    1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
    2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.
    3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente:
    a)      la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
    b)      la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;
    c)      la stipulazione dei contratti;
    d)      gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
    e)      gli atti di amministrazione e gestione del personale;
    f)       i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
    g)      tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
    h)      le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
    i)        gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.
    4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all’articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.
    5. A decorrere dall’entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I, titolo III l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall’articolo 50, comma 3, e dall’articolo 54.
    6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.
    7. Alla valutazione dei dirigenti degli enti locali si applicano i principi contenuti nell’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo le modalità previste dall’articolo 147 del presente testo unico.

    Ultimo aggiornamento: 25/07/2017