Indicatore di tempestività dei pagamenti
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Indicatore Tempestività dei Pagamenti (3°Trimestre 2017)
Il Dpcm 22/09/2014 consente alle Pubbliche Amministrazioni di dare attuazione all'Obbligo di Pubblicazione dell'Indicatore di Tempestività dei Pagamenti previsto dall'Articolo 33, comma 1 Dlgs 33/13, così come modificato dal DL 66/14.
La norma citata prevede:
- la Pubblicazione, con cadenza annuale, di un indicatore dei propri Tempi Medi di Pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato "indicatore annuale di tempestività dei pagamenti"
- a decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, la pubblicazione di un indicatore avente il medesimo oggetto e denominato "indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti".
L'articolo 9 del Dpcm disciplina le modalità di calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti. Queste modalità devono essere seguite sia nel calcolo dell'indicatore annuale, sia nel calcolo di quello trimestrale.
L'indicatore va calcolato determinando la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.
Pertanto, entro il 31 gennaio 2015, le pubbliche amministrazioni dovranno calcolare e pubblicare l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti seguendo le indicazioni fornite dal Dpcm 22/9/14.
L’articolo 10 del Dpcm stabilisce che l’indicatore annuale e quello trimestrale di tempestività dei pagamenti vanno pubblicati sul sito internet istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione”, in un formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione.
L’obbligo di pubblicazione è fissato:
· entro il 31 gennaio successivo a quello di riferimento, per l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti. Pertanto, entro il 31 gennaio 2015 occorrerà procedere alla pubblicazione dell’indicatore annuale di tempestività relativo all’esercizio 2014;
· entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre cui si riferisce, per l’indicatore trimestrale. L’indicatore trimestrale dovrà essere calcolato per la prima volta con riferimento al primo trimestre 2015, e dovrà essere pubblicato entro il 30 aprile 2015.
Ai sensi dell’articolo 41, comma 1 del Dlgs 66/14, l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, calcolato con le modalità descritte, dovrà essere allegato alla relazione al conto consuntivo a decorrere dall’esercizio 2014, unitamente all’attestazione dell'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal Dlgs 231/02.
Normativa:
Articolo 33, comma 1 Dlgs 33/13, così come modificato dal DL 66/14.
Ultimo aggiornamento: 30/10/2017
Documenti disponibili- 3° TRIMESTRE 2017
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Indicatore Tempestività dei Pagamenti (2°Trimestre 2017)
Il Dpcm 22/09/2014 consente alle Pubbliche Amministrazioni di dare attuazione all'Obbligo di Pubblicazione dell'Indicatore di Tempestività dei Pagamenti previsto dall'Articolo 33, comma 1 Dlgs 33/13, così come modificato dal DL 66/14.
La norma citata prevede:
- la Pubblicazione, con cadenza annuale, di un indicatore dei propri Tempi Medi di Pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato "indicatore annuale di tempestività dei pagamenti"
- a decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, la pubblicazione di un indicatore avente il medesimo oggetto e denominato "indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti".
L'articolo 9 del Dpcm disciplina le modalità di calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti. Queste modalità devono essere seguite sia nel calcolo dell'indicatore annuale, sia nel calcolo di quello trimestrale.
L'indicatore va calcolato determinando la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.
Pertanto, entro il 31 gennaio 2015, le pubbliche amministrazioni dovranno calcolare e pubblicare l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti seguendo le indicazioni fornite dal Dpcm 22/9/14.
L’articolo 10 del Dpcm stabilisce che l’indicatore annuale e quello trimestrale di tempestività dei pagamenti vanno pubblicati sul sito internet istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione”, in un formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione.
L’obbligo di pubblicazione è fissato:
· entro il 31 gennaio successivo a quello di riferimento, per l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti. Pertanto, entro il 31 gennaio 2015 occorrerà procedere alla pubblicazione dell’indicatore annuale di tempestività relativo all’esercizio 2014;
· entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre cui si riferisce, per l’indicatore trimestrale. L’indicatore trimestrale dovrà essere calcolato per la prima volta con riferimento al primo trimestre 2015, e dovrà essere pubblicato entro il 30 aprile 2015.
Ai sensi dell’articolo 41, comma 1 del Dlgs 66/14, l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, calcolato con le modalità descritte, dovrà essere allegato alla relazione al conto consuntivo a decorrere dall’esercizio 2014, unitamente all’attestazione dell'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal Dlgs 231/02.
Normativa:
Articolo 33, comma 1 Dlgs 33/13, così come modificato dal DL 66/14.
Ultimo aggiornamento: 30/10/2017
Documenti disponibili- 2° TRIMESTRE 2017
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Indicatore Tempestività dei Pagamenti (1°Trimestre 2017)
Il Dpcm 22/09/2014 consente alle Pubbliche Amministrazioni di dare attuazione all'Obbligo di Pubblicazione dell'Indicatore di Tempestività dei Pagamenti previsto dall'Articolo 33, comma 1 Dlgs 33/13, così come modificato dal DL 66/14.
La norma citata prevede:
- la Pubblicazione, con cadenza annuale, di un indicatore dei propri Tempi Medi di Pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato "indicatore annuale di tempestività dei pagamenti"
- a decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, la pubblicazione di un indicatore avente il medesimo oggetto e denominato "indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti".
L'articolo 9 del Dpcm disciplina le modalità di calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti. Queste modalità devono essere seguite sia nel calcolo dell'indicatore annuale, sia nel calcolo di quello trimestrale.
L'indicatore va calcolato determinando la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.
Pertanto, entro il 31 gennaio 2015, le pubbliche amministrazioni dovranno calcolare e pubblicare l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti seguendo le indicazioni fornite dal Dpcm 22/9/14.
L’articolo 10 del Dpcm stabilisce che l’indicatore annuale e quello trimestrale di tempestività dei pagamenti vanno pubblicati sul sito internet istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione”, in un formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione.
L’obbligo di pubblicazione è fissato:
· entro il 31 gennaio successivo a quello di riferimento, per l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti. Pertanto, entro il 31 gennaio 2015 occorrerà procedere alla pubblicazione dell’indicatore annuale di tempestività relativo all’esercizio 2014;
· entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre cui si riferisce, per l’indicatore trimestrale. L’indicatore trimestrale dovrà essere calcolato per la prima volta con riferimento al primo trimestre 2015, e dovrà essere pubblicato entro il 30 aprile 2015.
Ai sensi dell’articolo 41, comma 1 del Dlgs 66/14, l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, calcolato con le modalità descritte, dovrà essere allegato alla relazione al conto consuntivo a decorrere dall’esercizio 2014, unitamente all’attestazione dell'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal Dlgs 231/02.
Normativa:
Articolo 33, comma 1 Dlgs 33/13, così come modificato dal DL 66/14.
Ultimo aggiornamento: 30/10/2017
Documenti disponibili- 1° TRIMESTRE 2017
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Indicatore Tempestività dei Pagamenti (4°Trimestre 2016)
Ultimo aggiornamento: 28/01/2017
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Indicatore Tempestività dei Pagamenti (1°Trimestre 2016)
Il Dpcm 22/09/2014 consente alle Pubbliche Amministrazioni di dare attuazione all'Obbligo di Pubblicazione dell'Indicatore di Tempestività dei Pagamenti previsto dall'Articolo 33, comma 1 Dlgs 33/13, così come modificato dal DL 66/14.
La norma citata prevede:
- la Pubblicazione, con cadenza annuale, di un indicatore dei propri Tempi Medi di Pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato "indicatore annuale di tempestività dei pagamenti"
- a decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, la pubblicazione di un indicatore avente il medesimo oggetto e denominato "indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti".
L'articolo 9 del Dpcm disciplina le modalità di calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti. Queste modalità devono essere seguite sia nel calcolo dell'indicatore annuale, sia nel calcolo di quello trimestrale.
L'indicatore va calcolato determinando la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.
Pertanto, entro il 31 gennaio 2015, le pubbliche amministrazioni dovranno calcolare e pubblicare l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti seguendo le indicazioni fornite dal Dpcm 22/9/14.
L’articolo 10 del Dpcm stabilisce che l’indicatore annuale e quello trimestrale di tempestività dei pagamenti vanno pubblicati sul sito internet istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione”, in un formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione.
L’obbligo di pubblicazione è fissato:
· entro il 31 gennaio successivo a quello di riferimento, per l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti. Pertanto, entro il 31 gennaio 2015 occorrerà procedere alla pubblicazione dell’indicatore annuale di tempestività relativo all’esercizio 2014;
· entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre cui si riferisce, per l’indicatore trimestrale. L’indicatore trimestrale dovrà essere calcolato per la prima volta con riferimento al primo trimestre 2015, e dovrà essere pubblicato entro il 30 aprile 2015.
Ai sensi dell’articolo 41, comma 1 del Dlgs 66/14, l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, calcolato con le modalità descritte, dovrà essere allegato alla relazione al conto consuntivo a decorrere dall’esercizio 2014, unitamente all’attestazione dell'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal Dlgs 231/02.
Normativa:
Articolo 33, comma 1 Dlgs 33/13, così come modificato dal DL 66/14.
Ultimo aggiornamento: 17/05/2016
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Indicatore Tempestività dei Pagamenti
Il Dpcm 22/09/2014 consente alle Pubbliche Amministrazioni di dare attuazione all'Obbligo di Pubblicazione dell'Indicatore di Tempestività dei Pagamenti previsto dall'Articolo 33, comma 1 Dlgs 33/13, così come modificato dal DL 66/14.
La norma citata prevede:
- la Pubblicazione, con cadenza annuale, di un indicatore dei propri Tempi Medi di Pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato "indicatore annuale di tempestività dei pagamenti"
- a decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, la pubblicazione di un indicatore avente il medesimo oggetto e denominato "indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti".
L'articolo 9 del Dpcm disciplina le modalità di calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti. Queste modalità devono essere seguite sia nel calcolo dell'indicatore annuale, sia nel calcolo di quello trimestrale.
L'indicatore va calcolato determinando la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.
Pertanto, entro il 31 gennaio 2015, le pubbliche amministrazioni dovranno calcolare e pubblicare l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti seguendo le indicazioni fornite dal Dpcm 22/9/14.
L’articolo 10 del Dpcm stabilisce che l’indicatore annuale e quello trimestrale di tempestività dei pagamenti vanno pubblicati sul sito internet istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione”, in un formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione.
L’obbligo di pubblicazione è fissato:
· entro il 31 gennaio successivo a quello di riferimento, per l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti. Pertanto, entro il 31 gennaio 2015 occorrerà procedere alla pubblicazione dell’indicatore annuale di tempestività relativo all’esercizio 2014;
· entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre cui si riferisce, per l’indicatore trimestrale. L’indicatore trimestrale dovrà essere calcolato per la prima volta con riferimento al primo trimestre 2015, e dovrà essere pubblicato entro il 30 aprile 2015.
Ai sensi dell’articolo 41, comma 1 del Dlgs 66/14, l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, calcolato con le modalità descritte, dovrà essere allegato alla relazione al conto consuntivo a decorrere dall’esercizio 2014, unitamente all’attestazione dell'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal Dlgs 231/02.
Normativa:
Articolo 33, comma 1 Dlgs 33/13, così come modificato dal DL 66/14.
Ultimo aggiornamento: 27/01/2015